Art. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle
loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal
partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto
d’interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di
governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i
commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del
principio di cui al comma 1.
Art. 2.
(Incompatibilità)
1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del
proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti
alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui
all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n.
60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società
aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura,
anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in
ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può
percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima
dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire
cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né
compiere atti di gestione in associazioni o società tra
professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L’imprenditore individuale provvede a nominare uno o più
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice
civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data del giuramento relativo agli incarichi di cui all’articolo
1 e comunque dall’effettiva assunzione della carica; da essi non
può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna
forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività
di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate
all’estero.
4. L’incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla
lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all’esercizio della professione e come tale è soggetta alla
disciplina dettata dall’ordinamento professionale di
appartenenza. L’incompatibilità prevista dalle disposizioni di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi
dal termine della carica di governo nei confronti di enti di
diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini
di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la
carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa,
o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno
del giuramento e comunque dall’effettiva assunzione della
carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo
che i periodi trascorsi nello svolgimento dell’incarico in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio
alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
Art. 3.
(Conflitto di interessi)
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della
presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa
all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette
un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero quando l’atto o
l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul
patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico.
Art. 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e
reprimere l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 3
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti
aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento
di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è
sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in
essere dal titolare di cariche di governo, dall’impresa facente
capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il
secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi
controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono
l’applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
Art. 5.
(Dichiarazione degli interessati)
1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di
governo, il titolare dichiara all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla
data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie
attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie;
rientrano nell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma
anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti
l’assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i
settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della
multimedialità e dell’editoria, anche elettronica, e quando i
dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano
determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con
le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche
dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
Art. 6.
(Funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in materia di conflitto di interessi)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato
accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti
conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio ad
opera dell’Amministrazione competente o di quella vigilante
l’ente o l’impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
c) la sospensione dall’iscrizione in albi e registri
professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono
all’adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della
richiesta dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di interessi ai sensi dell’articolo 3, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli
effetti dell’azione del titolare di cariche di governo con
riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul
patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da
essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse
pubblico secondo quanto disposto dall’articolo 3 della presente
legge.
4. È fatto salvo l’obbligo di denunzia alla competente autorità
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità
ed ammissibilità della questione, procede d’ufficio alle
verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con
gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre
Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni
necessarie per l’espletamento dei compiti previsti dalla
presente legge, con i limiti opponibili all’autorità
giudiziaria.
6. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale
dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto
compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
è garantita la partecipazione procedimentale dell’interessato
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 14,
comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l’impresa facente capo al titolare di cariche di
governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le
imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto
dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in
essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati
in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, e vi è
prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida
l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad
avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni
idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure
correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge
all’impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del
comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale
effettivamente conseguito dall’impresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della
eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al
Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella
segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di
privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in
generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché
le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di
accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente
legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
Art. 7.
(Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
materia di conflitto di interessi)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta
che le imprese che agiscono nei settori di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al
titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il
secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi
soggetti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione
delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n.
28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di
governo.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le
procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti
dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e
7 dell’articolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni diffida l’impresa a desistere
dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le
necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il
termine assegnato, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni infligge all’impresa che ha sostenuto in modo
privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni
previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le
sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo,
in relazione alla gravità della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della
eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al
Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando
l’impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in
essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono
indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo nell’esercizio
delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di
porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e
le eventuali sanzioni inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per
le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le
opportune modifiche organizzative interne.
Art. 8.
(Obblighi di comunicazione)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al
Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di
controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui all’articolo 5 non fossero
rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel
reato di cui all’articolo 328 del codice penale, qualora il
titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica
richiesta da parte dell’Autorità competente nel termine fissato
dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le
rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno
comunicazione documentata all’autorità giudiziaria competente e
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Art. 9.
(Potenziamento dell’organico dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni)
1. I ruoli organici di cui all’articolo 11 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e all’articolo 1, comma 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo
in relazione ai compiti attribuiti all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche
utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per
ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito
dell’attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di
enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o
in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con
imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio
spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali
richiesti.
2. Nell’ambito dei profili professionali individuati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può
provvedere all’assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive
rispetto alla pianta organica prevista dall’articolo 11, comma
1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente
riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato,
previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il
profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa
di 1.462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di
1.462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo
onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 hanno effetto a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’adozione delle
deliberazioni previste dall’articolo 6, comma 10, e
dall’articolo 7, comma 5.
2. Le funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
cui rispettivamente all’articolo 6, commi da 1 a 9, e
all’articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all’adozione delle deliberazioni
previste dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo 7, comma
5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la
dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, è resa dal
titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in
cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui
all’articolo 2.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la
trasmissione di cui all’articolo 5, comma 2, è effettuata dal
titolare della carica di governo entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.
|