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DECRETO 8 ottobre 1998, n.520
(
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999)Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (GU n. 98 del
28-4-1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22
ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998;
Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in
corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore;
Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e'
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con
il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici
progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato
della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o
reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento
di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e
sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali
all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e
socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali
presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati
e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di
favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli
scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del
personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito
delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi
pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza
sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le
regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso
la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di
psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
Avvertenza: