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PROGEST
CORSO DEL 2004:
GLOSSARIO DELLE LEZIONI
ACCORDO DI PROGRAMMA Sono previsti dal Decreto Legislativo 267/2000 in vista della "definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti (...) per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento" (art. 34, comma I). Partendo dall'individuazione del bisogno da soddisfare, degli obiettivi prioritari, del bacino di utenza e del conseguente progetto di intervento, il Sindaco o il Presidente dell'ente promotore (Provincia, Regione, Governo) convoca i rappresentanti degli enti interessati per trovare l'accordo unanime sul progetto e sui modi della sua attuazione, sulla vigilanza, sull'esecuzione e su ogni altra modalità necessaria per il buon risultato. E' necessario quantificare e qualificare le risorse occorrenti, umane, strutturali, finanziarie, definire i tempi, distribuire i compiti, riferire periodicamente sullo stato di attuazione. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PROCESSO ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL QUALE L'ENTE PUBBLICO CONSENTE AD UN SOGGETTO PRIVATO IN POSSESSO DI REQUISITI PREDETERMINATI DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA PROPRIA RETE DI FORNITORI DI UN SERVIZIO
ACCREDITAMENTO SANITARIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO IL QUALE LA REGIONE, SULLA BASE DI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI, RICONOSCE LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE QUALI ENTI EROGATORI DI PRESTAZIONI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. L'ISTITUTO DELL'ACCREDITAMENTO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE MODELLO DELLA CONVENZIONE I CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO NELL'AREA SANITARIA RIGUARDANO L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, GLI INDICI DI QUALITA', LA SICUREZZA, IL PERSONALE E GLI STANDARD DELLE STRUTTURE AMMINISTRAZIONE IL TERMINE PUO' ASSUMERE VARI SIGNIFICATI: ATTIVITA' DI GESTIONE E DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI UN ENTE, DI UNA IMPRESA ORGANO PREPOSTO A TALE ATTIVITA'
APOLIDIA CONDIZIONE GIURIDICA DI COLORO CHE SONO PRIVI DI CITTADINANZA PUO' ESSERE ORIGINARIA, PER CHI NASCE PRIVO DI CITTADINANZA, E DERIVATA, PER CHI PERDA LA CITTADINANZA CHE AVEVA SENZA ACQUISTARNE UN'ALTRA APPALTO CONTRATTO CON IL QUALE UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AFFIDA AD UN SOGGETTO PRIVATO (IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO, COOPERATIVA SOCIALE) L'ESECUZIONE DI UN'OPERA, FORNITURA O SERVIZIO DIETRO LA CORRESPONSIONE DI UN CORRISPETTIVO
APPALTO - CONCORSO E' UNO DEI METODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE. IN SEDE DI GARA ALLE IMPRESE PARTECIPANTI VIENE RICHIESTO DI PRESENTARE NON SOLO L'OFFERTA ECONOMICA MA ANCHE LA PROGETTAZIONE COMPLESSIVA AREA METROPOLITANA organismo locale che amministra il territorio di una grande città e dei comuni vicini
ASSISTENZA INTERVENTI DI TIPO DISCREZIONALE MIRATI A RISPONDERE A SITUAZIONI DI BISOGNO ASSOCIAZIONE insieme di persone che si uniscono in modo stabile, per raggiungere un determinato scopo.
ASSOCIAZIONI COMPLESSO DI PERSONE FISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCOPO SOCIALE DI NATURA NON PRETTAMENTE ECONOMICA (ES. CULTURALE, SOCIO-ASSISTENZIALE, SPORTIVO, ECC.) NELL'ASSOCIAZIONE PREDOMINA L'ELEMENTO PERSONALE "LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI E LE ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO ACQUISTANO LA PERSONALITA' GIURIDICA MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" (Codice civile, art. 12) ASTA PUBBLICA METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE CHE SI CARATTERIZZA PER LA POSSIBILITA' CHE ALLA GARA PARTECIPINO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI NELL'AVVISO DI GARA
ATTO AMMINISTRATIVO DOCUMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDONO EFFETTI GIURIDICI ATTORI DI UNA POLITICA IL TERMINE ATTORE E' RICAVATO DAL VOCABOLARIO DELLA DRAMMATURGIA PER DESIGNARE I VARI SOGGETTI CHE DANNO VITA E CONTENUTO ALLE POLITICHE "SE NEL LINGUAGGIO DRAMMATURGICO L'ATTORE E' COLUI CHE AGISCE SULLA SCENA INTERPRETANDO UNA CERTA PARTE, NELLO STUDIO DELLE POLITICHE GLI ATTORI DI "POLICY" (INDIVIDUALI E COLLETTIVI) SONO PROPRIO GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL DECORSO DELLA POLITICA, CON LE LORO INTERPRETAZIONI, I LORO RUOLI, LE LORO AZIONI E INTERAZIONI" (in Capano G., Giuliani M., Dizionario di politiche pubbliche, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, p.35)
AUTONOMIA PREROGATIVA DI CUI GODONO GLI ENTI PUBBLICI LOCALI CHE CONSENTE L'ESERCIZIO DEL POTERE E LA DETERMINAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO IN POSIZIONE DI INDIPENDENZA RISPETTO ALLO STATO-ENTE, PUR NELL'AMBITO DELLA LEGGE ESPRESSIONE MASSIMA DELL'AUTONOMIA E' QUELLA NORMATIVA AUTORIZZAZIONE ATTO GIURIDICO CON CUI L'ENTE PUBBLICO CONSENTE IL FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO DOPO AVER VERIFICATO IL POSSESSO DI ALCUNI REQUISITI
AZIENDA COMPLESSO DI BENI, ORGANIZZATI DALL'IMPRENDITORE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA NEL CASO CHE L'IMPRENDITORE SIA UN SOGGETTO PUBBLICO SI HA UN'AZIENDA PUBBLICA. ESSA PUO' ESSERE STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE IN RELAZIONE AL LIVELLO DI GOVERNO DA CUI DIPENDE AZIENDA OSPEDALIERA ENTE AMMINISTRATIVO CHE RAGGRUPPA PIU' STRUTTURE OSPEDALIERE CON FINALITA' DI PRODUZIONE DI CURE ED INTERVENTI SANITARI HA AUTONOMIA DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ED OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ENTE DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA PUBBLICA, DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE, CONTABILE, GESTIONALE E TECNICA, CHE PROVVEDE AD ASSICURARE I LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA (DECRETI LEGISLATIVI 502/1992 E 229/1999) E' LA STRUTTURA TERRITORIALE CHE HA IL COMPITO DI TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI E DI GARANTIRE I LIVELLI DI ASSISTENZA DEFINITI DALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE, AVVALENDOSI DEI PROPRI PRESIDI E SERVIZI E DEI SERVIZI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI ACCREDITATI O CONVENZIONATI LE ASL SONO GESTITE DA UN DIRETTORE GENERALE, CHE NOMINA UN DIRETTORE SANITARIO ED UN DIRETTORE AMMINISTRATIVO SUL PIANO ORGANIZZATIVO SI ARTICOLANO IN: - DIPARTIMENTI - DISTRETTI BILANCIO DELLO STATO documento contabile e di programmazione economica, in cui sono indicate le entrate e le spese dello Stato, riferite ad un determinato periodo di tempo. E’ preparato dalla ragioneria generale dello Stato e poi discusso e votato dal Parlamento, ogni anno. Il bilancio è consuntivo (cioè di fine gestione) e preventivo e cioè di programma per l’anno futuro.
BILANCIO DI PREVISIONE O ANNUALE E’ lo strumento con cui il Parlamento autorizza il governo a erogare le spese e a incassare le entrate per il periodo coincidente con l’anno solare successivo. Deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, altrimenti si da luogo all’esercizio provvisorio BILANCIO PLURIENNALE E’ il bilancio che copre un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. In coerenza con gli obiettivi indicati nel DPEF espone separatamente: l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente; le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEF. E’ approvato con l’apposito articolo del progetto di legge di bilancio annuale.
BISOGNI PUBBLICI bisogni collettivi soddisfatti dallo Stato o da altro ente pubblico CAPITOLATO DI APPALTO DOCUMENTO CON IL QUALE LE AMMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FISSANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI CHE REGOLERANNO I RAPPORTI CONTRATTUALI
CARTA DEI SERVIZI DOCUMENTO DI TRASPARENZA RIVOLTO AI CITTADINI / UTENTI DALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CON IL QUALE L'ENTE ESPLICITA I SUOI ORIENTAMENTI DICHIARA QUALI SONO LE PRESTAZIONI CHE SI IMPEGNA AD EROGARE E COME INTENDE OPERARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PRESTAZIONI PROMESSE HA NOTEVOLI IMPLICAZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI, IN QUANTO ORIENTA IL FORNITORE A METTERE AL CENTRO LE ESIGENZE DEL CLIENTE CARTOLARIZZAZIONE operazione economico - finanziaria che consente di trasformare in una rendita immediata delle attività o dei crediti un esempio improprio: se A è creditore nei confronti di B, A potrebbe vendere questo debito nei suioi confronti a C che si occuperà poi di riscuoterlo. Nel 2002/2003 il Governo italiano ha avviato due grandi operazioni di questo genere: sul Lotto e, soprattutto, sulla vendita degli immobili pubblici.
CERTIFICAZIONE DA "CERTUM FACERE" (=RENDERE CERTO, EVIDENTE) PROCEDURA IN BASE ALLA QUALE UN ORGANISMO APPOSITAMENTE PREPOSTO ATTESTA CHE UN PRODOTTO, UN PROCESSO, UN SERVIZIO O UNA FIGURA PROFESSIONALE SONO CONFORMI AI REQUISITI SPECIFICATI DALLA NORMA CIRCOSCRIZIONE SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE A SCOPO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO Fonte: Legge 142/1990 art. 13
COLLEGATI ALLA FINANZIARIA I DISEGNI DI LEGGE CHE IL GOVERNO PRESENTA INSIEME AI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO COSTITUISCONO LA MANOVRA DI BILANCIO. I DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI AFFRONTANO NORMALMENTE QUESTIONI SETTORIALI (SANITÀ, PREVIDENZA, LAVORO, ECC.) E VENGONO ESAMINATI CIASCUNO DALLA COMMISSIONE COMPETENTE PER MATERIA. SONO "COLLEGATI" SIA TEMPORALMENTE, PERCHÉ SONO PRESENTATI INSIEME ALLA FINANZIARIA, SIA FUNZIONALMENTE, PERCHÉ SONO CONSIDERATI DETERMINANTI DAL GOVERNO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA COMMISSIONI BICAMERALI Organismi composti in parti uguali da deputati e senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee che esercitano funzioni diverse (di controllo, di indirizzo, di vigilanza) ma mai funzioni legislative.
COMMISSIONI PARLAMENTARI organi interni delle camere con particolari funzioni (referenti e deliberanti). COMMISSIONI PERMANENTI SONO FORMATE SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E SONO COMPOSTE IN MODO DA RISPETTARE LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DELLE FORZE POLITICHE PRESENTI. ALLA CAMERA SONO QUATTORDICI. QUELLE PIÙ COLLEGATE ALLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SONO LE SEGUENTI: XII. AFFARI SOCIALI; I. AFFARI COSTITUZIONALI. AL SENATO SONO TREDICI. LE PIÙ COLLEGATE SONO: I. AFFARI COSTITUZIONALI; XI. LAVORO - PREVIDENZA SOCIALE; XII. IGIENE E SANITÀ.
COMUNI "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (Decreto Legislativo 267/2000, art. 3, comma 2). Il Comune è titolare di funzioni proprie e può esercitare le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Adotta il proprio statuto, che serve a dare le norme fondamentali per la sua organizzazione interna, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, la collaborazione con gli altri Comuni e con la Provincia, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. I suoi compiti si svolgono specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dei quali è titolare come singolo o associato con altri Comuni (o delegando lo svolgimento delle proprie funzioni alle aziende sanitarie) quando le sue dimensioni territoriali, demografiche e organizzative non gli consentono di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze dei suoi cittadini. Il Comune può promuovere e concludere accordi di programma che consentono l'azione integrata e coordinata anche con Province e Regioni. CONFERENZA DEI SERVIZI L'art. 34, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000 prevede che per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra tutti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate. La conferenza dei servizi è quindi una riunione di più persone per trattare di qualche argomento di interesse comune, come ad esempio problemi specifici nel campo dei servizi sociali. Possiamo avere varie conferenze dei servizi, che sono lo strumento per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di determinati servizi con riguardo all'attuazione dei programmi e per l'individuazione degli ulteriori interventi necessari al miglioramento delle prestazioni e alla risposta ai nuovi bisogni.
CONFERENZA DEI SINDACI - CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA ORGANISMO ISTITUZIONALE COMPOSTO DAI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASL SVOLGE VARIE FUNZIONI: - DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA ASL - ESAME DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE E DI QUELLO DI ESERCIZIO - CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEI PIANI PROGRAMMATICI LA CONFERENZA DEI SINDACI ESPRIME AL SUO INTERNO UNA RAPPRESENTANZA COSTITUITA DA CINQUE COMPONENTI (Fonti Dlgs 502/1992 art. 3) CONFERENZA STATO - CITTA' Istituita con D.P.C.M. 2 luglio 1996, assolve compiti di coordinamento nei rapporti tra Stato e autonomie locali e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere su funzioni proprie o delegate di Province Comuni e Comunità montane. Ha il compito di favorire l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali, la promozione di accordi e contratti di programma, le attività relative all’organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale. Le questioni di interesse comune con le Regioni sono trattate nell’ambito della Conferenza unificata (d. pub.) D.P.C.M. 2-7-1996; D.Lgs. 28-8-1997, n. 281
CONFERENZA STATO - REGIONI La Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali. La conferenza Stato-regioni: · è la sede privilegiata del raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni; · è la sede dove il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale; · persegue l’obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali; · si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale (L. 23-8-1988, n. 400; D.Lgs. 16-12-1989, n. 418; art. 8 L. 15-3-1997, n. 59; D.Lgs. 28-8-1997, n. 281) CONFERENZA UNIFICATA È la Conferenza permanente Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città per le materie ed i compiti di interesse comune. Assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie, ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ed è competente comunque in tutti i casi in cui le Regioni e gli enti locali o la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato- città debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare svolge funzioni consultive in relazione al disegno di legge finanziaria e ai disegni di legge collegati; al documento di programmazione economica e finanziaria agli schemi dei decreti legislativi di conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali, adottati in base all’art. 1 della L. 59/97 (d. pub.) D.Lgs. 28-8-1997, n. 281
CONSORZI INTERCOMUNALI STRUMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI "UNO O PIU’ SERVIZI, POSSONO COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI ... A TAL FINE I RISPETTIVI CONSIGLI APPROVANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZONE ... L’ ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E’ COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO ... L’ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO’ ESSERE COSTITUITO PIU’ DI UN CONSORZIO IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO’ PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI. LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L’ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI" (LEGGE 142/1990 ART. 25) CONVENZIONE ATTO CON IL QUALE L'ENTE/SOGGETTO PUBBLICO STABILISCE LE PROPRIE RELAZIONI CON UN ALTRO SOGGETTO. TRAMITE LA CONVENZIONE L'ENTE: - RICONOSCE AL SOGGETTO CON CUI STABILISCE IL RAPPORTO I REQUISITI NECESSARI PER PERSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, MEDIANTE SERVIZI E PRESTAZIONI DA ESSO EROGATI - STABILISCE DI METTERE A DISPOSIZIONE PROPRIE RISORSE, FINANZIARIE O STRUMENTALI, PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI - SANCISCE IL PROPRIO DIRITTO A CONTROLLARE, VERIFICARE E VALUTARE L'OPERATO DEL SOGGETTO PRIVATO NELL'AMBITO E NEI TERMINI DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONI INTERCOMUNALI E' UNO STRUMENTO AMMINISTRATIVO PER SVOLGERE FUNZIONI ED ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA "AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, I COMUNI E LE PROVINCE POSSONO STIPULARE TRA LORO APPOSITE CONVENZIONI. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA I COMUNI E LE PROVINCE, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO (LEGGE 142/1990 ART. 24) COOPERATIVE LA COOPERATIVA E' UNA IMPRESA ATTRAVERSO CUI PIU' INDIVIDUI SI ASSOCIANO AL FINE DI OTTENERE DALLA GESTIONE IN COMUNE DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA BENI DI CONSUMO, OCCASIONI DI LAVORO, SERVIZI A CONDIZIONI MIGLIORI OFFERTI DAL MERCATO
COOPERATIVE SOCIALI LE COOPERATIVE SOCIALI SONO "IMPRESE SOCIALI" CHA HANNO LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI CITTADINI ATTRAVERSO: - LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI (COSIDDETTE COOPERATIVE DI TIPO A) - LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE- AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE (COSIDDETTE COOPERATIVE DI TIPO B) DECRETO LEGGE ATTO DI GOVERNO CON FORZA DI LEGGE CHE IL GOVERNO ADOTTA IN CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ ED URGENZA. E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. NELLO STESSO GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEVE ESSERE PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE. I DECRETI PERDONO LA LORO EFFICACIA SE NON SONO CONVERTITI IN LEGGE ENTRO SESSANTA GIORNI
DECRETO LEGISLATIVO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA PUÒ ESSERE DELEGATO MEDIANTE UNA LEGGE DAL PARLAMENTO AL GOVERNO, PER UN TEMPO LIMITATO E CON DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI E PER OGGETTI DEFINITI. IN FORZA DELLA DELEGA IL GOVERNO EMANA DECRETI CON FORZA E VALORE DI LEGGE. CIÒ ACCADE SOPRATTUTTO IN MATERIE TECNICHE O COMPLESSE (TESTI UNICI, CODICI) IL DECRETO LEGISLATIVO E' DUNQUE UNA DECISIONE DEL GOVERNO AVENTE FORZA E VALORE DI LEGGE ORDINARIA, NEL RISPETTO DI PRINCIPI E CRITERI DETTATI DAL PARLAMENTO CON APPOSITA LEGGE-DELEGA DISEGNO DI LEGGE INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL GOVERNO CON DISEGNO DI LEGGE (D.D.L.) ALLA CAMERA SI INDICANO I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI DAL GOVERNO. AL SENATO INVECE SI DÀ IL NOME DI DISEGNI DI LEGGE A TUTTI I PROGETTI
DISTRETTI SANITARI IL DISTRETTO SANITARIO E' UN'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA SANITARIA. ATTRAVERSO TALE PROCESSO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO SI CREANO LE CONDIZIONI PER DISTRIBUIRE LE RISORSE SUL TERRITORIO. I DISTRETTI EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE DI PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE DI PRIMO LIVELLO E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO E, SU EVENTUALE DELEGA, LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI I DISTRETTI SONO INDIVIDUATI MEDIANTE ATTO AZIENDALE DEL DIRETTORE GENERALE, "GARANTENDO UNA POPOLAZIONE MINIMA DI ALMENO SESSANTAMILA ABITANTI, SALVO CHE LA REGIONE, IN CONSIDERAZIONE DELE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO O DELLA BASSA DENSITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, DISPONGA DIVERSAMENTE" (Dlgs 502/1992 e 229/1999, art. 3-quater) ENTE PUBBLICO COMPLESSO ORGANIZZATO DI PERSONE E DI COSE CHE PERSEGUE FINI DI INTERESSE COLLETTIVO. IN GENERALE SONO GLI ENTI ATTRAVERSO CUI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESPLICA LA SUA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. UN ENTE VIENE QUALIFICATO COME PUBBLICO IN RELAZIONE AL SUO REGIME GIURIDICO, CIOE' ALL'INSIEME DELLE NORME CHE NE REGOLANO L'ESISTENZA, L'ATTIVITA' E L'INSERIMENTO NEL SISTEMA PUBBLICO "LE PROVINCE E I COMUNI, NONCHE' GLI ENTI PUBBLICI RICONOSCIUTI COME PERSONE GIURIDICHE, GODONO DEI DIRITTI SECONDO LE LEGGI E GLI USI OSSERVATI COME DIRITTO PUBBLICO" (Codice civile, art 11)
ENTI LOCALI TERRITORIALI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I QUALI IL TERRITORIO RAPPRESENTA LA CONDIZIONE ESSENZIALE ALL'ESISTENZA GIURIDICA. I PRINCIPALI ENTI LOCALI TERRITORIALI SONO LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI SI POSSONO ANCHE CONSIDERARE ENTI LOCALI I CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI, LE UNIONI INTERCOMUNALI, LE COMUNITA' MONTANE, LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE. LE CAMERE DI COMMERCIO, LE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ENTI PUBBLICI ECONOMICI PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO (Enciclopedia Garzanti del diritto) CATEGORIA DI ENTI CHE NON OPERANO IN REGIME DI DIRITTO AMMINISTRATIVO BENSI' DI DIRITTO PRIVATO ED HANNO AD OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA (Dizionario Giuridico Enciclopedico, Edizioni Simone)
EUROPA - COMMISSIONE EUROPEA organo esecutivo dell'Unione Europea, che emana norme comunitarie immediatamente esecutive nei Paesi membri. EUROPA - DIRETTIVE norme comunitarie che richiedono modificazioni legislative all’interno degli stati dell'unione europea, che hanno aderito alla comunità e li obbliga ad emanare, appunto, successive norme interne di attuazione.
FEDERALISMO DOTTRINA POLITICA CHE SOSTIENE LA FEDERAZIONE DI PIU' STATI O DI PIU' REGIONI SISTEMA POLITICO CONSISTENTE NELL'UNIONE DI PIU' STATI IN UNA CONFEDERAZIONE O NELLA COSTITUZIONE DI UNO STATO FEDERALE FEDERALISMO FISCALE SISTEMA POITICO IN CUI GLI ENTI LOCALI RISCUOTONO DIRETTAMENTE LE IMPOSTE E NE DEVOLVONO SOLO UNA PARTE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO
FONDAZIONI organizzazione di beni vincolati ad un determinato scopo FONDAZIONI COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI DESTINATI DA UNO O PIU' SOGGETTI (COSIDDETTI FONDATORI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCOPO GENERALMENTE ALTRUISTICO NELLA FONDAZIONE PREVALE L'ELEMENTO PATRIMONIALE "LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI E LE ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO ACQUISTANO LA PERSONALITA' GIURIDICA MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" (Codice civile, art. 12)
GARA MEZZO CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE USA PER SCEGLIERE L'IMPRESA O LA PERSONA PIU' ADATTA A REALIZZARE UN'OPERA O A SVOLGERE UN SERVIZIO GAZZETTA UFFICIALE pubblicazione quotidiana, stampata a Roma, sulla quale vengono riportate, principalmente, le leggi emanate dal parlamento.
GAZZETTA UFFICIALE SPECIALE QUOTIDIANO, PUBBLICATO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO, SU CUI, DOPO LA SUA PROMULGAZIONE, VIENE PUBBLICATA UNA LEGGE OLTRE LA "GAZZETTA UFFICIALE" VI SONO I BOLLETTINI UFFICIALI DELLE REGIONI E LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA UNIONE EUROPEA GESTIONE TERMINE USATO PER INDICARE LE COMPLESSE AZIONI CHE SI SVOLGONO IN UN ENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI: DIREZIONE E COORDINAMENTO, BILANCI, ATTIVITA' FINANZIARIE, GESTIONE DEL PERSONALE, PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA
INCHIESTE PARLAMENTARI LE CAMERE POSSONO DISPORRE INCHIESTE SU MATERIE DI PUBBLICO INTERESSE, NOMINANDO FRA I PROPRI COMPONENTI UNA COMMISSIONE, FORMATA IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE DEI VARI GRUPPI PARLAMENTARI. LA COMMISSIONE D'INCHIESTA PROCEDE ALLE INDAGINI E AGLI ESAMI CON GLI STESSI POTERI E LE STESSE LIMITAZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ISTITUZIONI SECONDO LA PROSPETTIVA DELL'ISTITUZIONALISMO CLASSICO PER "ISTITUZIONI" SI INTENDONO LE REGOLE COSTITUZIONALI, IL SISTEMA ELETTORALE E LE PROCEDURE FORMALI ALL'INTERNO DELLE QUALI AVVIENE IL PROCESSO POLITICO IN UNA ACCEZIONE PIU' AMPIA SI INTENDONO ANCHE TUTTI QUEGLI ELEMENTI ISTITUZIONALIZZATI DI NATURA SIA POLITICA CHE SOCIALE (PRATICHE, ORGANIZZAZIONI, POLITICHE PUBBLICHE, REGIMI INTERNAZIONALI, PARADIGMI SCIENTIFICI, CONOSCENZE, VALORI) CHE ENTRANO A FAR PARTE DELL'AMBIENTE DI UNA POLITICA PUBBLICA Fonte: Capano G., Giuliani M., Dizionario di politiche pubbliche, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, p.193-199
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - SONO ENTI DI DIRITTO PUBBLICO CHE HANNO IN TUTTO O IN PARTE IL FINE DI: - PRESTARE ASSISTENZA AI POVERI - PROVVEDERE ALLA LORO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, AVVIAMENTO A QUALCHE PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE, OD IN QUALSIASI ALTRO MODO AL LORO MIGLIORAMENTO MORALE ED ECONOMICO (L. 17.7.1890 N. 6972, ART. 1) NEL CORSO DEL TEMPO LE FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE DI TALI ENTI SONO PROFONDAMENTE CAMBIATI. Le I.P.A.B. POSSONO CLASSIFICARSI IN BASE AL LORO FINE: EDUCATIVE; SANITARIE, ASSISTENZIALI, MISTE. OGGI COSTITUISCONO LA PRINCIPALE BASE PER LO SVILUPPO DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SONO AMMINISTRATE DA CONSIGLI, ISTITUITI DALLE TAVOLE DI FONDAZIONE E DAGLI STATUTI IL PIU' IMPORTANTE ORGANO ISTITUZIONALE DI UNA I.P.A.B. E' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL QUALE NOMINA IL PRESIDENTE Fonte informativa: Soliani Giovanni, Selezioni e concorsi nelle Ipab, Casanova Editore, Parma 1998, p.340 LEGGE DELEGA LEGGE CHE ATTRIBUISCE AL GOVERNO IL POTERE-DOVERE DI EMANARE NORME GIURIDICHE (DECRETO LEGISLATIVO) SECONDO I PRINCIPI E CRITERI DETTATI DALLO STESSO PARLAMENTO
LEGGE FINANZIARIA E' LO STRUMENTO CHE DISPONE ANNUALMENTE IL QUADRO DI RIFERIMENTO FINANZIARIO PER IL PERIODO COMPRESO NEL BILANCIO PLURIENNALE E PROVVEDE ALLA REGOLAZIONE ANNUALE DELLE GRANDEZZE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL FINE DI ADEGUARNE GLI EFFETTI FINANZIARI AGLI OBIETTIVI LA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON PUÒ STABILIRE NUOVI TRIBUTI E NUOVE SPESE. QUINDI, INSIEME ALLA LEGGE DI BILANCIO, VIENE DISCUSSO UN ALTRO DOCUMENTO, CHAMATO "LEGGE FINANZIARIA", CHE INTRODUCE INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE E FISSA IL TETTO MASSIMO DI INDEBITAMENTO DELLO STATO. LA LEGGE FINANZIARIA DEVE ESSERE APPROVATA DA CIASCUNA DELLE DUE CAMERE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO ED HA GRANDE IMPORTANZA POLITICA POICHÉ IN ESSA, E NEI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI, SI CONCENTRA OGNI ANNO LA MANOVRA ECONOMICA DESTINATA A GOVERNARE IL PAESE LEGGI IL TERMINE LEGGE È SPESSO ACCOMPAGNATO DA QUALIFICAZIONI CHE HANNO UN PRECISO SIGNIFICATO TECNICO E CHE SONO ABITUALMENTE IMPIEGATE NEL LINGUAGGIO POLITICO E GIURIDICO. SI DISTINGUONO: - LEGGE COSTITUZIONALE, CHE DEVE ESSERE APPROVATA DAL PARLAMENTO CON UNA PARTICOLARE PROCEDURA - LEGGE-DELEGA, CHE DELEGA IL GOVERNO, A CERTE CONDIZIONI, L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DI CONVERSIONE DEI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI NECESSITÀ ED URGENZA ADOTTATI DAL GOVERNO (DECRETI LEGGE) - LEGGE DI BILANCIO, CHE APPROVA IL BILANCIO DELLO STATO, PRESENTATO DAL GOVERNO - LEGGE - QUADRO O LEGGE - CORNICE, CHE FISSA I PRINCIPI FONDAMENTALI AI QUALI LE REGIONI DEVONO ATTENERSI NELL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ LEGISLATIVA - LEGGE - PONTE, PER INDICARE PROVVEDIMENTI CHE SI PROPONGONO DI GARANTIRE IL RACCORDO FRA UNA LEGGE ORMAI ESAURITA E QUELLA, DA EMANARE, CHE DOVRÀ SOSTITUIRLA - LEGGE - STRALCIO, PER INDICARE PROVVEDIMENTI CHE ANTICIPANO PARZIALMENTE LA DISCIPLINA PIÙ ORGANICA E COMPLETA
LEGGI REGIONALI FONTI NORMATIVE DELIBERATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA RICONOSCIUTA ALLE REGIONI . LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO HANNO UN POTERE LEGISLATIVO CONCORRENTE. LE LEGGI REGIONALI SONO TENUTE AL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI E DEGLI STATUTI REGIONALI VALE PER TUTTE LE LEGGI REGIONALI IL LIMITE TERRITORIALE. NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI NEI DECENNI PRECEDENTI VI È SEMPRE STATO UN RAPPORTO FRA LEGGI - QUADRO E LEGGI REGIONALI ATTUATIVE, MA SPESSO LE REGIONI HANNO ELABORATO PROPRIE STRATEGIE DI POLITICA SOCIALE, NELL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA LEGISLATURA ARCO DI TEMPO CHE INTERCORRE TRA UNA ELEZIONE GENERALE E L'ALTRA
LICITAZIONE PRIVATA METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE CHE SI CARATTERIZZA PER LA PRESENZA DI UN MOMENTO DI PRE- SELEZIONE. INFATTI I SOGGETTI INTERESSATI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELL'AVVISO DI GARA DEVONO PRESENTARE LA LORO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. SULLA BASE DI TALI DOMANDE L'AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE FORMA L'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA, MOTIVANDO LE RAGIONI PER LE QUALI HA EVENTUALMENTE ESCLUSO DA TALE ELENCO UNA IMPRESA MINISTERI SETTORE IN CUI SI RIPARTE L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DELLO STATO. E' UN'ORGANIZZAZIONE COMPLESSA, ARTICOLATA IN UNA PLURALITÀ DI UFFICI, CUI È PREPOSTO UN MINISTRO CHE ASSOCIA FUNZIONI DI ORGANO COSTITUZIONALE E DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE. I MINISTERI MAGGIORMENTE COINVOLTI NELLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: - MINISTERO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE - MINISTERO DELLA SANITÀ - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
MINISTRI LA COSTITUZIONE STABILISCE CHE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI, CHE COSTITUISCONO INSIEME IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. I MINISTRI SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIANI DI ZONA NELLA REGIONE DEL VENETO IL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI E' UNO STRUMENTO PROGRAMMATORIO FINALIZZATO A FACILITARE LA COMUNICAZIONE INTER-ISTITUZIONALE FRA COMUNI E AZIENDA SANITARIA. SVOLGE UNA PLURALITA' DI FUNZIONI: - LETTURA CONDIVISA DELL'EVOLUZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI BISOGNI DEL TERRITORIO - RACCORDO FRA IL RUOLO PROGRAMMATORIO DEI COMUNI E QUELLO DELLE AZIENDE ULSS - RICOGNIZIONE SULLE FORME AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA - OCCASIONE PER INDIVIDUARE LE FORME DI COOPERAZIONE FRA RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE - OPPORTUNITA' PER ELABORARE UNA COMUNICAZIONE SUI PROBLEMI SOCIO-SANITARI FRA I VARI SOGGETTI DEI TERRITORI A LIVELLO STATALE, NEI PROGETTI DI LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI E' PREVISTA L'ADOZIONE DI UN "PIANO TERRITORIALE" CHE INDIVIDUA GLI OBIETTIVI STRATEGICI, LE PRIORITA' DI INTERVENTO E GLI STRUMENTI E LE RISORSE PER LA LORO REALIZZAZIONE
POLITICA PUBBLICA PROGRAMMA DI AZIONE ATTUATO DA UNA AUTORITÀ PUBBLICA (MENY Y., THOENIG J.-C., LE POLITICHE PUBBLICHE, IL MULINO, BOLOGNA 1991, P. 10) PRODOTTO DELL'ATTIVITÀ DI UN'AUTORITÀ PROVVISTA DI POTERE PUBBLICO E DI LEGITTIMITÀ ISTITUZIONALE (IDEM, P. 105) SI PRESENTA SOTTO FORMA DI UN INSIEME DI PRASSI E DIRETTIVE CHE PROMANANO DA UNO O PIÙ ATTORI PUBBLICI (IDEM, P. 105) POVERTA' ASSOLUTA Condizione economica di limitata abilità ad acquistare beni o servizi, definita indipendentemente dallo standard di vita medio della popolazione di riferimento. Viene determinata sulla base di un paniere di beni e servizi ritenuti essenziali, rivalutato negli anni per tener conto della variazione dei prezzi correnti.
POVERTA' RELATIVA Limitata abilità ad acquistare beni o servizi E' definita relativamente al reddito o al consumo medio o mediano della popolazione di riferimento. POVERTA', incidenza della Percentuale di famiglie con reddito pari o al di sotto della soglia di povertà.
POVERTA', intensità della Misura (in percentuale) di quanto il reddito medio delle famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povertà POVERTA', RISCHIO RELATIVO DI Incidenza della povertà in una determinata categoria di individui relativamente all'intera popolazione.
PRESTAZIONI SOCIALI trasferimenti correnti, in denaro o in natura, a favore delle famiglie effettuati tramite sistemi organizzati collettivamente o, al di fuori di tali sistemi, dalle Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni senza scopo di lucro al fine di coprire gli oneri derivanti dal verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, invalidità, disoccupazione, ecc.). PREVIDENZA SOCIALE SETTORE DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE CHE HA COME FINE LA TUTELA DEI LAVORATORI E LORO FAMILIARI DAI RISCHI CONNESSI ALLA MENOMAZIONE O PERDITA DELLE CAPACITA' LAVORATIVE IN CASO DI : MALATTIA, INFORTUNI E MALATTIE, INVALIDITA', VECCHIAIA RICOMPRENDE LE FUNZIONI CONNESSE ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE (COST. ART. 38) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMMISURATE A PRECISI REQUISITI SULLA BASE DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INSIEME DEGLI ATTI E DELLE ATTIVITA' COMPIUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLO SCOPO DI ADOTTARE UN ATTO FINALE (es. AUTORIZZAZIONE; CONTRATTO, CONVENZIONE) PROCESSO INSIEME DI ATTIVITA' ORGANIZZATE E CORRELATE AVENTI PER OBIETTIVO LA PRODUZIONE DI UN BENE O IL CONTROLLO DI CERTI EVENTI O PARAMETRI O ANCHE: SEQUENZA CHE COLLEGA IN SENSO LOGICO E TEMPORALE LE ATTIVITA’ NECESSARIE PER REALIZZARE UNA PRESTAZIONE O UN SERVIZI
PROCESSO DI UNA POLITICA CINQUE FASI PRINCIPALI: - IDENTIFICAZIONE DI UN PROBLEMA - ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA - COSTRUZIONE DI UN ASSETTO ISTITUZIONALE LEGITTIMATO NELLO SPECIFICO SISTEMA POLITICO - TRADUZIONE CONCRETA DEGLI ORIENTAMENTI IN AZIONI - RICADUTA SUI VARI SOGGETTI ED ATTORI SOCIALI RIELABORAZIONE DI: MENY Y., THOENIG J.-C., LE POLITICHE PUBBLICHE, IL MULINO 1991, P. 106-107) PRODOTTO INTERNO LORDO - PIL valore dei beni e dei servizi finali prodotti in uno Stato in un anno di tempo
PROGETTO DI LEGGE E' UN TESTO REDATTO IN ARTICOLI E PRECEDUTO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PROPONENTI, TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA NELA DIZIONE IN USO ALLA CAMERA COMPRENDE I DISEGNI E LE PROPOSTE DI LEGGE PROPOSTA DI LEGGE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DESIGNA I PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA NON GOVERNATIVA
PROVINCIA Secondo l'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 "la Provincia è l'Ente locale intermedio tra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale". La Provincia raccoglie le proposte dei Comuni e concorre alla formazione dei programmi e piani regionali; può costituire consorzi, partecipare ad accordi di programma con i Comuni o con altre Province. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INSIEME DEGLI ENTI CHE HANNO L'OBIETTIVO DI PERSEGUIRE COMPITI DI PUBBLICO INTERESSE SISTEMA DI ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINALIZZATE A: - FUNZIONI DI ORDINE, GARANZIA, DIRITTI, CONTROLLO DELLA LEGALITA' - FUNZIONI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI - FUNZIONI DI REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - FUNZIONI DI SVILUPPO SOCIO-CULTURALE
REGIONI ENTI TERRITORIALI DOTATI DI AUTONOMIA STATUTARIA, LEGISLATIVA, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA. SONO ENTI DI AUTOGOVERNO, NEL SENSO CHE SONO LIBERE DI REGOLARE CON PROPRI ATTI (PRINCIPALMENTE LE LEGGI REGIONALI) LE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA LA COSTITUZIONE PREVEDE DUE TIPI DI REGIONI: - A STATUTO SPECIALE (SICILIA, SARDEGNA, VALLE D'AOSTA; FRIULI VENEZIA GIULIA; TRENTINO ALTO ADIGE), CHE HANNO UN ORDINAMENTO PARTICOLARE FISSATO IN UNO STATUTO SPECIALE APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE - A STATUTO ORDINARIO, DELIBERATO DA CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE ED APPROVATO CON LEGGE DELLA REPUBBLICA (15 REGIONI) PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LE NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO CONTENUTE NEL TITOLO V° DELLA COSTITUZIONE (ART. 114-133). L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE LE MATERIE IN CUI LE REGIONI POSSONO LEGIFERARE LE REGIONI ESERCITANO FUNZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA SANITARIA: DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE, CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA REGIONI LE REGIONI Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. La Regione emana per molte e importantii materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
REGOLAMENTO ATTO AMMINISTRATIVO CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI USANO PER DISCIPLINARE LA LORO ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI COMPLESSO DI PRESTAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, EROGATE DAGLI ENTI PUBBLICI O, TALVOLTA, DA OPERATORI PRIVATI (CONCESSIONARI) LA LEGGE COMUNALE PREVEDE VARIE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: - IN ECONOMIA - IN CONCESSIONE A TERZI - PER MEZZO DI AZIENDA SPECIALE - PER MEZZO DI "ISTITUZIONE", PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PER MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
SERVIZI SOCIALI IN SENSO STRETTO SONO COSI' DEFINITI I SERVIZI CHE PIU' PROPRIAMENTE DOVREBBERO DIRSI ASSISTENZIALI O SOCIO-ASSISTENZIALI. IN SENSO AMPIO SONO SOCIALI TUTTI I SERVIZI CHE SI RENDONO DISPONIBILI ALLE PERSONE ED ALLE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI ASSICURARE BENESSERE E SALUTE. IN TALE ACCEZIONE COMPRENDONO: - SANITA' - ASSISTENZA - SCUOLA - AMBIENTE - CULTURA ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, GRATUITI E A PAGAMENTO, O DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTA' CHE LA PERSONA INCONTRA NEL CORSO DELLA VITA. SI DISTINGUONO DA QUELLE ASSICURATE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE E DA QUELLO SANITARIO (Fonti giuridiche: D.P.R. 616/1977 ART. 17; 22; DECRETO LEGISLATIVO 112/1998 ART. 128) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SI PUO' PARLARE DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE QUANDO IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E AD ACCEDERE AI SERVIZI SANITARI VIENE ESTESO A TUTTA LA POPOLAZIONE DI UN PAESE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E' COSTITUITO DAL COMPLESSO DELLE FUNZIONI, DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DESTINATI ALLA PROMOZIONE, AL MANTENIMENTO ED AL RECUPERO DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DI TUTTA LA POPOLAZIONE SENZA DISTINZIONE DI CONDIZIONI INDIVIDUALI O SOCIALI E SECONDO MODALITA' CHE ASSICURINO L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO (Legge 833/1978 art. 1)
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. SISTEMA SOCIO-SANITARIO E' IL MODO IN CUI SONO ISTITUZIONALMENTE COLLOCATI, ORGANIZZATI E COLLEGATI I VARI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DEL PRIVATO SOCIALE CHE COSTITUISCONO LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
SUSSIDIARIETA' E' UN PRINCIPIO ORIENTATIVO DELLE POLITICHE ISTITUZIONALI: L'ATTRIBUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI AI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI AVVIENE IN BASE AL CRITERIO DELLA LORO CAPACITA' DI SVOLGERLE NEL MODO PIU' CORRISPONDENTE AGLI INTERESSI DEI CITTADINI DISTINZIONE FRA: - SUSSIDIARIETA' VERTICALE: - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE E DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE FRA STATO ED AUTONOMIE LOCALI - CONFERIMENTO DEI POTERI AI SOGGETTI PUBBLICI PIU' VICINI ALL'INTERESSE CHE LA LORO ATTIVITA' DEVE SODDISFARE - SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE: - RIGUARDA IL RAPPORTO FRA SISTEMA PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI - SI ATTUA ATTRAVERSO L'IDENTIFICAZIONE DEI COMPITI E FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DAI SOGGETI PRIVATI (IMPRESE; ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA PRINCIPIO IN BASE AL QUALE I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI CONOSCERE QUELLO CHE FA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TRATTATIVA PRIVATA PROCEDIMENTO DI CUI PUO' SERVIRSI L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER PERVENIRE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO CONN UN SOGGETTO DETERMINATO QUANDO, RICORRENDO SPECIALI ED ECCEZIONALI CIRCOSTANZE, NON POSSONO ESSERE ESPERITI I PROCEDIMENTI CONCORSUALI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI UNIONI INTERCOMUNALI ORGANISMO PREVISTO PER REALIZZARE LA FUSIONE DEGLI ENTI CHE SI ASSOCIANO (legge 142/1990 art. 26)
UNITA' SANITARIE LOCALI COSTITUISCONO LA STRUTTURA OPERATIVA CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (ES. MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON PRESIDI SANITARI PRIVATI), ASSOLVE I COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN UN AMBITO TERRITORIALE DETERMINATO DALLA REGIONE "LE UNITA' SANITARIE LOCALI SI COSTITUISCONO IN AZIENDE CON PERSONALITA' GIURIDICA PUBBLICA E AUTONOMIA IMPRENDITORIALE" (DECRETi LEGISLATIVi 502/1992 e 229/1999) ZONIZZAZIONE (ingl. ZONING) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN PARTI NEI PIANI URBANISTICI LA SUDDIVISIONE SERVE A DESTINARE IL SUOLO A DESTINAZIONI D'USO DIVERSI (RESIDENZA, INDUSTRIA, ATTIVITA' TERZIARIE) IN AMBITO SANITARIO LA REGIONE, ATTRAVERSO LA SUA ZONIZZAZIONE, DETERMINA GLI AMBITI DI AZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE