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Lops Wanda, Scheda sul progetto di legge sull'affidamento condiviso dei figli minori nella separazione e nel divorzio
da: Newletter di http://www.buongiorno.com/it/, 2005
COSA PREVEDE LA LEGGE
Gli istituti dell'affidamento congiunto ed alternato sono previsti dalla disciplina del divorzio ed applicabili anche alla separazione.
L'affidamento congiunto consiste nell'attribuire ad entrambi i genitori l'esercizio della potestà, in regime di comune accordo.
Quanto alla concreta collocazione del minore, si può avere:
- un coaffido a residenza alternata: il minore è collocato per un certo periodo dell'anno presso la residenza della madre ed il resto del tempo presso l'abitazione del padre, secondo tempi di permanenza lasciati alla concorde volontà dei genitori;
- un coaffido a residenza alternata presso la casa familiare: in questo caso il minore continua a risiedere nella casa coniugale e sono i genitori ad avvicendarsi nella convivenza con il bambino in questa casa. Questo tipo di affidamento appare particolarmente adatto in quei casi in cui i figli abbiano la necessità di non allontanarsi da una fissa dimora o siano nell'impossibilità di farlo (ad esempio, perché affetti da malattie fisiche o mentali);
- un coaffido a residenza privilegiata: il minore è collocato stabilmente presso l'abitazione di uno dei genitori e l'altro può fargli visita e tenerlo con sé secondo tempi molto elastici, concordati fra i genitori.
Con l'affidamento alternato il minore è affidato alternativamente ed in via esclusiva a ciascuno dei genitori: nel tempo (prefissato dal giudice) in cui il genitore è autorizzato a tenere con sé il bambino esercita sul figlio una potestà esclusiva e può assumere tutte le decisioni, senza che vi sia necessariamente l'accordo con l'altro genitore.
Secondo una larga parte della giurisprudenza il giudice può disporre l'affidamento congiunto della prole soltanto nel caso in cui sussista una concorde volontà dei genitori a praticarlo: cioè quando i genitori stessi hanno avanzato una formale richiesta in tal senso (cosiddetto coaffido disposto - adesivo), o anche quando sia stato il giudice a proporre ai genitori tale soluzione e questi ultimi l'abbiano entrambi accettata (cosiddetto coaffido disposto - mediato).
Occorre tuttavia notare che recentemente i Tribunali hanno ritenuto di poter disporre un affidamento congiunto anche in quei casi in cui vi sia tra i coniugi una certa conflittualità, pur considerandosi l'accordo fra i genitori la circostanza ottimale per un buon coaffido (si parla in questi casi di coaffido "imposto - puro").
Malgrado ciò il regime di affidamento comunemente disposto oggi resta quello esclusivo ad uno dei genitori, nella stragrande maggioranza dei casi la madre.
La proposta di legge n. 66 sottoposta al vaglio del Parlamento in questi mesi si propone di invertire la tendenza, per cui il regime di affidamento normalmente disposto dovrebbe essere quello ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori dovrebbe essere – nelle intenzioni dei proponenti – una ipotesi marginale.
La legge prevede dunque un regime di “affidamento condiviso” dei figli minori: il giudice della separazione affida la prole ad entrambi i genitori.
Questi ultimi dunque dovranno adottare di comune accordo tutte le decisioni riguardanti i figli e stabilire le modalità di presenza dei figli presso ciascuno di essi.
In caso di disaccordo il giudice può intervenire per stabilire i periodi di convivenza del minore con ciascun genitore e attribuire a ciascuno compiti educativi e sfere di potestà distinte con riguardo a questioni di ordinaria amministrazione, posto che le decisioni più importanti dovranno invece essere assunte sempre congiuntamente.
La legge prevede anche l’istituzione di centri in grado di effettuare interventi di mediazione familiare.
Per il mantenimento dei minori il giudice non disporrà - come accade oggi -un assegno di mantenimento a favore dell’affidatario, ma , salvo diversi accordi, verrà previsto che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in via diretta e per capitoli di spesa, in misura proporzionale al reddito.
Quest’ultima disposizione – in particolare – ha suscitato notevoli perplessità. E’ stato infatti affermato che tale norma potrebbe indebolire ulteriormente la posizione del coniuge sprovvisto di redditi. La mancata previsione di un assegno (titolo esecutivo), inoltre, renderebbe ancora più difficile il recupero di somme da quei genitori “distratti”, che omettono di provvedere alle esigenze materiali dei figli. Il genitore più responsabile – cioè quello che “non dimentica” di provvedere a tutte le esigenze dei figli – si troverebbe ancora meno tutelato ed in difficoltà.
La proposta di legge nel suo complesso ha suscitato accese polemiche. E’ stato affermato – in buona sostanza – che il conflitto non può essere eliminato per legge e che dunque, quando anche in futuro l’affidamento dei figli dovesse essere “condiviso”, i figli stessi non ne riceveranno alcun vantaggio se i genitori continueranno a tenere accessi i toni del conflitto e a non condividere un progetto educativo comune.