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Mancini Massimiliano, Le finalita’ ed i metodi del processo penale minorile Modalità operative d’intervento nei confronti della delinquenza minorile, uno dei settori che interessa sempre di più la Polizia Locale-PARTE PRIMA in: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23292.html
Non più bambini, non ancora adulti
potrebbe essere la frase che condensa uno dei periodi più
delicati dell’intera fase evolutiva della formazione dell’uomo.
Infatti nell’adolescente la propria percezione è segnata dalla
velocità della trasformazione e dalla disarmonia nel corpo e
nell’anima.
Per la prima volta l’individuo è testimone del cambiamento e
della propria trasformazione: la vede, la sente, la vive.
Tuttavia proprio perché non sono ancora adulti, ma non si
sentono più bambini, gli adolescenti ostentano grande sicurezza
ed intraprendenza, a volte anche sfrontatezza e grande senso di
sfida e voglia di competizione, ma rimangono ancora con le
insicurezze e le debolezze dell’età infantile.
In questa prima parte ci dedicheremo alla normativa ed agli
istituti previsti nel processo penale minorile, affrontando le
finalità ed i metodi del processo penale minorile, che è la sede
ove si valutano i comportamenti di soggetti in piena fase
evolutiva, adolescenti che più che essere rimproverati deve
essere aiutati e per i quali, molte volte, l’unica occasione di
“attenzione” da parte del mondo degli adulti è la celebrazione
del processo.
LA NORMATIVA PENALE MINORILE
La prima normativa per i reati commessi da fanciulli o comunque
da autori minorenni risale al 1934.
La vera rivoluzione per il nostro ordinamento è il DPR 22
settembre 1988 n.448, che ha addirittura anticipato i principi
internazionali della Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo firmata a New York nel 1989.
Questa legge, tuttora vigente con alcune piccole
modificazioni introdotte dal D.Lgs.14/01/91 n.12, si ispira ed
introduce per la prima volta nel nostro sistema penale il
modello Conciliativo-Riparativo. Questo sistema non vuole
alleviare la sanzione oppure mutare l'atteggiamento processuale
e penitenziario pro reo, ma cerca di trovare delle modalità più
efficaci di riequilibrio all'interno della sanzione,
preoccupandosi della forma della pena senza minare la certezza
del diritto e della pena
Inoltre, nella sua globalità, il nostro sistema penale
minorile tiene conto dell’età dei soggetti e del loro stadio
evolutivo della personalità e della maturazione, applicando il
principio della "minima offensività del processo",
ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in
particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in
modo che il danno apportato alla personalità del minorenne ed
alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre
inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia.
Coerentemente con il modello Conciliativo-Riparativo a
cui fa riferimento, il sistema penale minorile prevede una serie
di misure non solo di tipo detentivo e reclusivo intramurario,
ma prevede una serie di interventi graduabili che consentano
finalità proattive nei confronti dell'intera società.
ORGANI E COMPETENZE DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE
L’attuale normativa prevede che l’età minima per essere
imputabili sia di 14 anni, mentre al di sotto di quest’età si
vige la presunzione assoluta d’incapacità d’intendere e di
volere e conseguentemente la non imputabilità penale.
Ai sensi dell’art.1 del DPR 448/88, gli organi del processo
penale minorile sono:
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni
- GIP presso il Tribunale per i minorenni
- Tribunale per i minorenni
- Procuratore Generale presso l Corte d'Appello
- Magistrato di Sorveglianza per i minorenni
La competenza di questi organi è per i soggetti imputabili di
età inferiore ai 18 anni e per i reati commessi prima dei 18
anni da parte di soggetti che non hanno compiuto i 25 anni
(art.2).
L’ACCERTAMENTO CONCRETO DELLA CAPACITA’ PROCESSUALE DEL
MINORE
La finalità del processo penale minorile è innanzitutto quella
di rendere accessibile il sistema sanzionatorio al soggetto
minore.
Il processo penale minorile offre ampie facoltà discrezionali
agli organi giudiziari e molteplici strumenti al Giudice ed al
Pubblico Ministero, che in ogni caso ed in ogni stato del
procedimento, anche senza particolari formalità, debbono
accertare la capacità processuale del soggetto ed anche
quantificarla, così come il grado di responsabilità.
Già l'art.11 della legge minorile del 1934, quando si tratta di
determinare la personalità del minore e le cause della sua
irregolare condotta, imponeva di:
- accertare i precedenti personali e familiari
dell'imputato sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale
- acquisire informazioni e parere di esperti
L'art.9 del DPR 448/88 prevede che il Pubblico Ministero ed il
giudice acquisiscano elementi circa le condizioni e le risorse
familiari, sociali ed ambientali per accertarne:
- imputabilità
- grado di responsabilità
- adeguate misure penali
- eventuali provvedimenti civili
L'imputabilità inoltre deve essere sempre accertata
concretamente, infatti l'art.9 ha fissato il principio che nella
fascia di imputabilità dei minori (14-18 anni) l’effettiva
capacità processuale delminore debba essere accertata
concretamente ed anche graduata.
Il processo minorile pone il minore come soggetto principale del
processo, impone al giudice di spiegare gli eventi processuali e
di svolgere una funzione educativa.
LA TUTELA DEL MINORE
È assicurata l'assistenza di difensori d'ufficio prelevati da
elenchi specifici di professionisti muniti di opportuna
esperienza nel settore minorile (art.11) ed altresì è prevista
l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del
processo con la presenza dei genitori o di altri soggetti
(art.12).
Per tutelare il minore è vietata la divulgazione con qualsiasi
mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il
minore imputato sino all'inizio del dibattimento qualora questo
sia in udienza pubblica (art.13), anche le informazioni
contenute nel csellario giudiziale dei minori possono essere
rilasciate esclusivamente all'interessato o alle autorità
giudiziarie (art.14).
Al compimento del 18 anno di età tuttavia le informazioni sono
trasferite al casellario Giudiziario Ordinario.
LA RIEDUCAZIONE E LA RESPONSABILIZZAZIONE
In considerazione della capacità offensiva del processo nei
confronti del minore, il Tribunale valuta caso per caso
l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di
interromperlo, in vista degli scopi educativi, a questo stesso
scopo è prevista una speciale deroga all’obbligo costituzionale
dell’esercizio dell’azione penale in caso di reati di
particolare tenuità, quando l'ulteriore corso del procedimento
pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.
Sono previsti anche speciali procedimenti che possono
cancellare completamente il reato ed i suoi effetti (perdono
giudiziale) o prevederne la sospensione finalizzata allo
svolgimento di un percorso di responsabilizzazione (istituto
della messa alla prova); di norma la pena detentiva è prevista
solo nei casi più gravi e solo in via residuale, preferendosi
sistemi di attuazione della pena extramurari che possano, più
efficacemente del carcere, responsabilizzare il soggetto e
reinserirlo nella società, attraverso un percorso di riparazione.
Al percorso riparativo, finalizzato alla
responsabilizzazione del reo, si unisce, in questo modello di
giustizia penale, la conciliazione con la società e lo stato,
soggetti passivi di qualsiasi reato, ma addirittura, se
possibile, anche la riconciliazione con la persona offesa.
Anche la conciliazione è finalizzata alla responsabilizzazione,
affinché il minore prenda coscienza della lesione arrecata
all'altrui diritto e pertanto, sulla base anche delle
Raccomandazione del Consiglio d'Europa, l'art. 28 del citato DPR
448/88 prevede che il giudice possa impartire prescrizioni
dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
Quindi la riparazione e la conciliazione con la
persona offesa è la via per un modello alternativo di giustizia,
che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di
soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto
delittuoso, realizzando il duplice scopo di ottenere una
riduzione del numero dei processi pendenti (con remissioni di
querela, con proscioglimenti per irrilevanza del fatto o per
messa alla prova) a beneficio dell’efficacia e della rapidità
della risposta penale, e dall’altro di promuovere la ricerca
della pace sociale, mediante la conciliazione tra l’imputato e
la vittima.
PROVVEDIMENTI DETENTIVI E CAUTELARI
Prima dell'ultima riforma gli istituti di custodia per i minori
erano:
- Riformatorio, per le misure di sicurezza ed i detenuti
in attesa di giudizio (custodia cautelare).
- Carcere Scuola, dove scontare le pene definitive.
- Istituto di Osservazione, per l'accertamento della
capacità d'intendere e di volere del minore.
Al giorno d'oggi tutte queste strutture sono state sostituite
dall'Istituto Giudiziario Minorile
Provvedimenti cautelari minorili attuali:
- Prescrizioni, regole di comportamento che il minore
deve attuare (misura cautelare in libertà)
- Permanenza in casa, disposta discrezionalmente in caso
di gravi e reipetute violazioni delle prescrizioni
- Collocamento in comunità
- Custodia cautelare in istituto Giudiziario minorile.
Le prescrizioni (art. 20) sono costituite da
provvedimenti che, in attesa dell'udienza preliminare, impongono
al minore alcuni obblighi inerenti attività di studio, lavoro o
altre valutate utili per la sua educazione.
La permanenza in casa (art. 21) dispone che il
minore rimanga per gran parte della giornata presso l'abitazione
familiare. L'applicazione della misura della permanenza in casa
viene molto spesso integrata da alcune prescrizioni, e viene
così a delinearsi un quadro di regole di condotta piuttosto
articolato.
Queste misure cautelari rappresentano un ambito ed una tipologia
di intervento particolarmente interessante, in quanto
intervengono in maniera significativa sul sistema di vita del
minore senza allontanarlo dal contesto familiare e affettivo.
Le due misure inoltre racchiudono e sintetizzano una serie di
elementi da più parti indicati come fondamentali per avviare un
processo di recupero del minore deviante, infatti costituiscono
un momento in cui viene restituito al minore un riscontro
negativo del suo comportamento sotto forma di sanzione, che può
e anzi dovrebbe, svolgere una funzione responsabilizzante; i
Servizi sono chiamati a intervenire e a dare un contributo
professionale specificamente mirato; il giudizio, con le sue
possibili implicazioni di irrigidimento dell'atto trasgressivo,
non è ancora stato pronunciato.
Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), infine, istituito con il
DPR 448/88, è una comunità mista deistituzionalizzata concepita
per non dare al primo impatto del minore con la giustizia una
valenza definitoria.
PROCEDIMENTI SPECIALI
L'art.27 della 448/88 prevede che in caso di comportamenti di
particolare tenuità che appaiano assolutamente occasionali il
pubblico ministero può chiedere che sia emessa sentenza di non
luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
L'istituto del perdono giudiziale risponde ad una logica
paternalistica a cui si ispirava la normativa previdente alla
riforma del DPR 448/88, e consente di cancellare tutti gli
effetti della condanna penale.
L'art.28 consente la sospensione del processo e messa alla prova
consente di sospendere per un periodo di un anno o di tre nel
caso di gravi reati (pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore a 25 anni), e valutare al termine del periodo di prova
la personalità dell'imputato.
In realtà, anche questo istituto, attua in pieno il sistema
riparativo-conciliativo, promuovendo l'assunzione di
responsabilità senza ricorrere necessariamente alla pena
detentiva.
L'applicazione di questa norma prevede il coinvolgimento di
tutte le parti che debbono comunque essere sentite
preliminarmente all'applicazione della misura, inoltre permette
al giudice di prevedere delle misure riparative.
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