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ASSEGNI DI MATERNITA’ E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI

Il 7 aprile 2001 è entrato in vigore il D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli assegni di cui sopra.

1.1 L’ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno di maternità di cui all’art.66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente nonché a decorrere dal 1° luglio 2000 alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 per uno dei seguenti eventi:

1.1.A Per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Se la richiesta dell’assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione europea sia in possesso di carta di soggiorno;

1.1.B Per ogni minore che faccia ingresso, dal 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento i 6 anni d’età.

In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso anche per minori che non abbiano compiuto la maggiore età.

1.2 REQUISITI DI ACCESSO

Per entrambi a casi (1.1.A e 1.1.B) occorre che:

  1. la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  2. che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
  3. la domanda sia presentata al Comune di residenza della richiedente nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento predottivo o in adozione senza affidamento.
  4. la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati al punto 1.3. NOVITA’.

CASO ECCEZIONALE:
Se il minore
in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, l’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

1.3 NOVITA’

Con l’art. 11 del D.P.C.M. 452/00 il diritto a presentare la domanda per l’assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, oltre a quelli precedentemente indicati al punto 1.2..
Di seguito vengono specificati i nuovi soggetti aventi diritto a presentare la domanda e gli specifici requisiti di accesso.

1.3.A IL PADRE
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:

a.      la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto

b.      il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre!
La domanda allora deve essere presentata
dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio), purché risulti che l’assegno spetti in via esclusiva al padre.

1.3.B L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

a.      l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;

b.      il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l’assegno spetti in via esclusiva al padre.

1.3.C L’ADOTTANTE
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

a.      l’assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore senza affidamento;

b.      il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l’assegno spetti in via esclusiva al padre.

1.3.D L’ADOTTANTE NON CONIUGATO
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante non coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:

a.      il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;

b.      il minore sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.

1.3.E IL PADRE CHE HA RICONOSCIUTO IL NEONATO O IL CONIUGE DELLA DONNA CHE HA RICEVUTO IL MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O IN ADOZIONE SENZA AFFIDAMENTO

In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l’assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:

a.      questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;

b.      il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l’assegno a proprio titolo.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta
nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso.
Competente alla concessione dell’assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta!

1.3.F IL TUTORE
In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori,
dell’assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di carta di soggiorno, a condizione che:
a) il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
b) il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.

La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell’intero nucleo familiare.

Per l’anno 2000 per i nati e i minori entrati nella famiglia anagrafica dal 2 luglio 2000 al 31/12/2000 l’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000 e il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 50.800.000.
Si ricorda che il termine per tali eventi è stato prorogato all’08/10/2001!

Per l’anno 2001 l’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a L. 500.000, per complessive L. 2.500.000 e il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 52.120.800.
Per la determinazione della quota differenziale si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l’intero periodo di astensione obbligatoria (si considera anche il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).
Quando l’assegno è richiesto, ai sensi dell’art. 11, dal coniuge in occasione dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva.

 

 

 

2.1 ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.

La domanda per l'assegno di nucleo familiare può essere presentata a condizione che i requisiti previsti per richiedere l'assegno siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.
Quindi se il terzo figlio minore è nato ad esempio il 15 maggio 2001 il genitore richiedente può fare domanda dal giorno stesso fino al 31 gennaio 2002; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il 15 maggio 2001 il genitore richiedente può fare domanda dal 1° gennaio 2001 fino al 14 maggio 2001!
I soggetti che presentano la domanda nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

L’assegno relativo al 2001, da richiedersi espressamente nel corso del medesimo anno e fino al 31 gennaio 2002, potrà essere richiesto dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Per il 2001 l’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a L. 208.483 mentre il valore dell’indicatore della situazione economica con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a L. 37.526.976.

Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato accertata l’irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale su anche uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile in caso di condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l’utilizzo dell’assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

Nel caso in cui il genitore avente diritto è deceduto prima dell’erogazione del beneficio, l’assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, al posto del genitore deceduto, su domanda dell’interessato, all’altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell’altro genitore nella stessa famiglia anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.