ASSEGNI DI MATERNITA’ E PER IL NUCLEO
FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI
Il 7 aprile 2001 è entrato in vigore il D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli assegni di cui sopra.
1.1 L’ASSEGNO
DI MATERNITA’
L’assegno di maternità di cui all’art.66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente nonché a decorrere dal 1° luglio 2000 alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 per uno dei seguenti eventi:
1.1.A Per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Se la richiesta dell’assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione europea sia in possesso di carta di soggiorno;
1.1.B Per ogni minore che faccia ingresso, dal 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al
momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento i
6 anni d’età.
In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso anche per minori che non abbiano compiuto la maggiore età.
1.2 REQUISITI
DI ACCESSO
Per entrambi a
casi (1.1.A e 1.1.B) occorre che:
CASO ECCEZIONALE:
Se il minore
in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia
anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di tutela
stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, l’ingresso
del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in
affidamento preadottivo è equiparato all’inizio
della coabitazione del minore con il
soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di
affidamento preadottivo.
1.3 NOVITA’
Con l’art. 11 del D.P.C.M. 452/00 il
diritto a presentare la domanda per l’assegno di maternità è stato esteso
anche ad altri soggetti, oltre a quelli precedentemente indicati al punto 1.2..
Di seguito vengono specificati i nuovi soggetti aventi diritto a presentare la
domanda e gli specifici requisiti di accesso.
1.3.A IL PADRE
La domanda per
accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al
momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del
figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a
condizione che:
a.
la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto
b.
il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la
famiglia anagrafica del padre e sia soggetto alla sua potestà e comunque non
sia in affidamento presso terzi.
Se
sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre!
La domanda allora deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla
scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un
anno dalla data della nascita del figlio), purché risulti che
l’assegno spetti in via esclusiva al padre.
1.3.B L’AFFIDATARIO PREADOTTIVO
La domanda per
accedere al beneficio può essere presentata dall’affidatario
preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua
famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o
in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga
separazione, a condizione che:
a.
l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva;
b.
il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia
anagrafica.
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l’assegno spetti in via esclusiva al padre.
1.3.C L’ADOTTANTE
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante
che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica,
sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:
a.
l’assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il
minore senza affidamento;
b.
il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia
anagrafica.
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l’assegno spetti in via esclusiva al padre.
1.3.D L’ADOTTANTE NON CONIUGATO
La domanda per
accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante non
coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia
anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in
possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi
confronti, a condizione che:
a.
il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;
b.
il minore sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in
affidamento presso terzi.
La
domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso
del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.
1.3.E IL PADRE CHE HA RICONOSCIUTO IL NEONATO O IL CONIUGE DELLA DONNA CHE HA RICEVUTO IL MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O IN ADOZIONE SENZA AFFIDAMENTO
In
caso di decesso
della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia
stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l’assegno che
sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso,
a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge
della donna, a condizione che:
a.
questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello
Stato;
b.
il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla
loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
In alternativa questi soggetti possono,
se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la
persona deceduta, presentare autonoma domanda,
che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire
l’assegno a proprio titolo.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta
nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine
concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè
entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia
anagrafica).
La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla
madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data
del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne
sia documentato il decesso.
Competente alla concessione dell’assegno è sempre il Comune di
ultima residenza della persona deceduta!
1.3.F IL TUTORE
In caso di neonato non
riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell’assegno
può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in
possesso di carta di soggiorno, a condizione che:
a) il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
b) il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.
La domanda è presentata al Comune di residenza
del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza
del termine concesso al genitore.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare
deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione
dell’intero nucleo familiare.
Per l’anno 2000
per i nati e i minori entrati nella famiglia
anagrafica dal 2 luglio 2000 al 31/12/2000 l’assegno mensile di
maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera,
è pari a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000 e il valore
dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da tre componenti, è pari a L. 50.800.000.
Si ricorda che il termine per tali eventi è stato
prorogato all’08/10/2001!
Per l’anno 2001 l’assegno mensile di maternità da corrispondere
agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a L. 500.000, per
complessive L. 2.500.000 e il valore dell’indicatore della situazione
economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è
pari a L. 52.120.800.
Per la determinazione della quota differenziale si sottrae dal
beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli
nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o
di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di
maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l’intero
periodo di astensione obbligatoria (si considera anche il trattamento
previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche
nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).
Quando l’assegno è richiesto, ai sensi dell’art. 11, dal coniuge in
occasione dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento,
per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento
previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna
affidataria o dalla madre adottiva.
2.1 ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI
MINORI
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello
in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il
requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.
La domanda per l'assegno di nucleo familiare può essere
presentata a condizione che i requisiti previsti per richiedere l'assegno siano
posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.
Quindi se il terzo figlio minore è nato ad esempio il 15 maggio 2001 il
genitore richiedente può fare domanda dal giorno stesso fino al 31 gennaio
2002; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il 15 maggio 2001 il
genitore richiedente può fare domanda dal 1° gennaio 2001 fino al 14 maggio
2001!
I soggetti che presentano la domanda nel mese di Gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto l'assegno devono fare riferimento ai requisiti
posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Il requisito della composizione del nucleo familiare non si
considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella
famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
L’assegno relativo al 2001, da richiedersi
espressamente nel corso del medesimo anno e fino al 31 gennaio 2002,
potrà essere richiesto dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente
nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre
minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
Per il 2001 l’importo dell’assegno, se spettante
nella misura intera, è pari a L. 208.483 mentre il valore dell’indicatore
della situazione economica con riferimento a nuclei familiari composti da cinque
componenti, è pari a L. 37.526.976.
Quando, nel corso del procedimento di concessione o di
erogazione del beneficio, è stato accertata l’irreperibilità del
richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il
richiedente è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale
su anche uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i
provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile in caso di condotta
pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine
di assicurare l’utilizzo dell’assegno in favore del nucleo familiare e in
particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione
dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di un
altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori,
dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già
concesso.
Nel caso in cui il genitore avente diritto è deceduto
prima dell’erogazione del beneficio, l’assegno che a lui sarebbe spettato
fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, al posto del
genitore deceduto, su domanda dell’interessato, all’altro genitore
dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto,
ovvero, in caso di assenza dell’altro genitore nella stessa famiglia
anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica nella quale si
trovano i tre minori.