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PROTOCOLLO D’INTESA PER I MINORI

Approvato con la delibera di Giunta n. 100/51 del 28.01.2000, il protocollo è stato firmato in data 01.02.2000 dal comune di Firenze (rappresentato dall’assessore alla Pubblica istruzione e politiche per l’infanzia Daniela Lastri) dal Tribunale per i minorenni (rappresentato dal Presidente Piero Toni) e dalla Procura della Repubblica per i minorenni (rappresentata dal procuratore Aldo Nesticò).

Redatto in 13 articoli, il protocollo esamina tutti gli aspetti connessi a problematiche quali aspetti giuridici, violazioni di obblighi di assistenza, norme per l’affidamento e l’adozione, progetti educativi, ecc.

In questo modo viene rafforzata l’intesa fra i tre Enti, viene garantito il recupero di bambini in difficoltà ed è possibile promuovere azioni non repressive, ma che favoriscano la crescita del bambino all’interno di una realtà sociale positiva.



 

Comune di Firenze

Tribunale per i Minorenni
di Firenze

Procura della Repubblica
per i Minorenni di Firenze

Protocollo d’intesa tra il Comune di Firenze, Tribunale per i Minorenni e
Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze

 

Il giorno 1 febbraio 2000, alle ore 13.30

Presso il Comune di Firenze

Presenti:

l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche per l’Infanzia Adolescenza e Giovani Dott. ssa Daniela Lastri, il Tribunale per i Minorenni di Firenze rappresentato dal Presidente Dott Piero Tony e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze rappresentata dal Procuratore Dott. Aldo Nesticò.


Viste le principali disposizioni dello Stato, della Regione Toscana e del Comune di Firenze, nell’area minorile e dell’organizzazione e gestione dei servizi a tutela dei minori che prevedono anche specifiche azioni di collaborazione con le autorità giudiziarie, in particolare:
 

Normativa relativa alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi dello Stato

Normativa Regionale

Normativa Comunale

Premesso

Si conviene quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.
 
 

ART. 2

Il SAST segnala, mediante relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le situazioni relative a minori che si trovano in una situazione di rischio o devianza dovuta a :

  1. Inadempienze genitoriali, consistenti in violazione degli obblighi di assistenza o educazione, ovvero in comportamenti dannosi, quali maltrattamenti, prevaricazioni, ecc.
  2. Irregolarità della condotta o del carattere del minore tale da richiedere misure amministrative con finalità rieducativa. ex art.25 e 27 L.M.

La segnalazione scritta allorché si rileva la necessità di un intervento di tipo "b" , ovvero la necessità di un provvedimento giudiziario ex art. 25/L.M deve essere sempre accompagnata da un’ipotesi di intervento che evidenzi la reale situazione in cui si trovano il minore e/o la sua famiglia e che descriva gli interventi precedentemente attuati a sostegno del minore o del suo nucleo familiare
 
 

ART. 3

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha ricevuto la segnalazione effettua indagini all’esito delle quali può:

  1. Chiedere l’archiviazione del caso ;
  2. Presentare un ricorso nell’interesse del minore al Tribunale per i Minorenni;

in entrambi i casi il Tribunale per i Minorenni informa il SAST che ha effettuato la segnalazione dell’esito della procedura.
 
 

ART. 4

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni nomina un giudice relatore, ossia il magistrato territorialmente competente a seguire il caso ed assumere informazioni; a tale ultimo scopo il Tribunale potrà in camera di consiglio delegare uno o più giudici onorari.
 
 

ART. 5

Il Tribunale per i Minorenni da mandato al SAST del luogo di residenza del minore di assumere e riferire tutte le informazioni del caso in relazione sia alle segnalazioni di cui all’art. 2, sia a quelle pervenute al Tribunale per i Minorenni da altri soggetti; il Tribunale per i Minorenni può altresì dare lo stesso mandato al fine di assumere informazioni, ex art 23 DPR 24-7-1977, in relazione a tutte le procedure indicate nell’art 38 disp. att Codice Civile.
Le richieste del Tribunale per i Minorenni devono essere indirizzate al responsabile del SAST affinché questi, pur assegnando il caso ad un singolo operatore, svolga la funzione di garante della reale presa in carico del minore da parte del Servizio.
 
 

ART. 6

Se le informazioni relative al caso appaiono incomplete ovvero la situazione appare suscettibile di trasformazioni, il magistrato richiede direttamente al SAST ulteriori approfondimenti.
Qualora la situazione lo richieda, il Tribunale può prendere provvedimenti provvisori e urgenti utilizzando lo strumento giuridico dell’ordinanza. Contro l’ordinanza, gli interessati possono proporre opposizione innanzi allo stesso Tribunale per i Minorenni, chiedendone revoca o modifica. Concluse le indagini, trascorsi comunque di massima non oltre sei mesi dal provvedimento provvisorio, il Tribunale per i Minorenni, in camera di consiglio, emette il provvedimento definitivo, ossia un decreto, contro il quale gli interessati possono proporre impugnazione innanzi alla Corte D’Appello Sezione per i Minorenni.
Il decreto, che deve contenere prescrizioni il più possibile chiare e attuabili dal SAST, potrà prevedere, solo su specifica richiesta del SAST medesimo, la facoltà da parte del SAST di avvalersi dell’intervento della forza pubblica.
Al fine di seguire il caso e verificarne l’evoluzione, si prevede:

  1. Relazioni scritte al giudice competente, come aggiornamento;
  2. Relazione scritta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli effetti di cui all’ art.336 c.c , in caso di richiesta di modifica o cessazione dell’intervento.

ART. 7

Sulla base delle segnalazioni previste dall’art. 2 del presente protocollo, il Tribunale per i Minorenni, a norma degli artt.330 ss. c.c., può disporre l’allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d’origine ed il suo affidamento ai soggetti previsti dall’art. 2 della L.184/83.così come individuati ed indicati dal SAST che attiva le risorse previste dal Comune.
Il SAST resta autonomamente competente per gli affidi consensuali e temporanei previsti dall’art.4 della L 184/83

ART. 8

L’affidamento non consensuale di cui all’art.2.L184/83 e 333 c.c., può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni prima dell’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine, o contemporaneamente all’applicazione di altre misure limitative della potestà genitoriale; può anche essere successivo e costituire la trasformazione di un affidamento originariamente consensuale o di un collocamento ex art. 403 c.c..
Un provvedimento di affidamento presuppone sempre- affinché non sia sviato lo scopo di cui all’art.4, c.4 L 184/83- attenta formulazione di una diagnosi delle carenze familiari, nonché di una prognosi dei tempi di loro soluzione in relazione alle risorse disponibili ed alla gravità della situazione.

  1. Affidamento familiare
    L’attuazione dell’intervento di affidamento familiare prevede le seguenti fasi:
  2. Affidamento a comunità residenziali
    L’attuazione dell’intervento di affidamento a comunità residenziale prevede le seguenti fasi:

 
 

ART. 9

Premessa indispensabile per l’affidamento del minore è la formulazione di un Progetto Educativo Individuale, che presupponga la centralità del minore e la "presa in carico" del caso da parte del SAST, in ottemperanza di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.
Con il termine Progetto Educativo Individuale (PEI.) si intende l’insieme di azioni e strategie finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati, attraverso l’attivazione di risorse sulla base di un piano concordato tra i soggetti onerati in cui si riconoscano i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità.. Con il PEI devono essere precisati gli interventi a sostegno del nucleo familiare di origine nonché di quello della famiglia affidataria o della comunità residenziale oltre che il periodico monitoraggio della vicenda affidataria.
 
 

ART. 10

Il Tribunale per i Minorenni, a seguito di apertura di procedimento per l’affidamento dei figli naturali, ai sensi dell’art.317 bis c.c., richiede, salvo i casi di evidente assenza di problematiche familiari, un’indagine socio familiare al SAST. dalla quale dovrà emergere: la situazione attuale del minore, i rapporti con ciascuno dei genitori, con riferimento alla loro consistenza e significatività; in caso di richiesta di affidamento da parte del genitore non convivente, la sussistenza o meno di fondati motivi per un allontanamento dal genitore con il quale il minore vive.
Il SAST, espressa la valutazione sulle richieste di affidamento, compreso eventualmente l’affidamento congiunto, predisporrà un progetto relativo alla regolamentazione degli incontri con il genitore non affidatario, tenuto conto dell’età del minore, dello stato dei rapporti con lo stesso genitore, della disponibilità del genitore a rapporti costruttivi col figlio e della disponibilità da parte di entrambi i genitori all’eventuale collaborazione con esso SAST nella programmazione delle più idonee modalità degli incontri.
 
 

ART. 11

Laddove si delinei un possibile stato di abbandono e dunque una soluzione adottiva, il SAST eviterà in maniera assoluta interventi provvisori di affidamento eterofamiliare consensuale nella consapevolezza che gli stessi, com’è noto, pregiudicano irreversibilmente il successivo iter dell’adozione legittimante.
Il SAST segnala, mediante relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e nei casi di urgenza direttamente allo stesso Tribunale dei Minorenni, le situazioni dei minori che si trovano in presunto stato di abbandono, nella quale devono essere indicati:

  1. gli eventuali interventi già svolti dal SAST a favore della famiglia e la mancata o insufficiente collaborazione della famiglia stessa con i servizi;
  2. le eventuali decisioni già adottate dal Tribunale per i Minorenni nell’interesse del minore;
  3. l’esito della verifica della situazione relativa al minore ad elevato rischio all’interno della famiglia e della verificata impossibilità di ovviarvi attraverso misure limitative della potestà genitoriale diverse dall’allontanamento;
  4. la richiesta in ordine all’allontanamento del minore a scopo di adozione, previa verifica di assenza di soluzioni alternative in ambito parentale (parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi entro il quarto grado; si dovrà comunque fornire al Tribunale un quadro chiaro in ordine allo stato dei rapporti con i parenti, dei quali vanno indicate le esatte generalità e il domicilio);
  5. la descrizione articolata, nel caso di minori già in precedenza allontanati, dalla consistenza e significatività del rapporto genitoriale e parentale;
  6. l’analisi dei dati a conoscenza del SAST sulla base dei quali viene formulata l’ipotesi della irreversibilità dello stato di abbandono; le eventuali richieste in corso di procedura dei genitori e dei parenti entro il quarto grado ed i limiti entro i quali gli interessati sono disposti a collaborare all’attuazione del programma predisposto dai Servizi.

Il Tribunale, attraverso la richiesta di indagini ai Servizi Sociali del SAST, informa lo stesso in ordine all’apertura del procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità.
 
 

ART. 12

Divenuta definitiva la dichiarazione dello stato di adottabilità, e disposto l’affidamento preadottivo, il SAST seguirà, con gli interventi di sostegno necessari, la coppia interessata (e fin dal momento dell’affidamento provvisorio, quand’ esso sia itervenuto) segnalando al Tribunale per i Minorenni i problemi individuati e la possibilità o meno della loro soluzione, con aggiornamenti periodici e tempestivi.
Il SAST avrà particolare cura nel sostegno alle famiglie che hanno un minore in affidamento da lungo tempo e per il quale sia stato successivamente instaurato procedimento di adottabilità, con tempestivi interventi chiarificatori in ordine alla segnalazione al Tribunale dello stato di abbandono e delle possibili conseguenze sul piano giuridico.
 
 

ART. 13

I firmatari concordano altresì incontri periodici, almeno annuali, di verifiche e di aggiornamento del presente atto.



A cura di Laura Moruzzo
04-02-2000