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Comune di Torino
Convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in ordine alle funzioni di competenza provinciale nel servizio di maternità e infanzia
Approvato con Delibera di C.P. n. 595, 7 aprile 1999
Art. 1 - Esercizio di funzioni
1) La Provincia di Torino affida al Comune
di Torino affinchè lo gestisca per suo conto l
a) limitatamente all
b) la gestione delle Comunità alloggio, restando invariato
l
2) II Comune, ferma restando la competenza
finanziaria della Provincia per le funzioni di cui sopra, accetta di esercitarlo
per conto della Provincia stessa, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo
le modalità descritte nei successivi articoli.
3) Quanto sopra in applicazione dell
Art. 2 - Individuazione delle funzioni
Le funzioni della Provincia oggetto della presente
convenzione, come previsto dalle disposizioni:
- Legge 19 marzo 1993, n. 67, art. 5;
- Legge Regionale 13 aprile 1995, n.
62, art. ll,lett. e);
- Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art.
3, comma 2 (legge di scioglimento del-l
- R.D.L. 8 marzo 1927, n. 798, modificato
dalla Legge 13 aprile 1933, n. 312 e dalla Legge 8/6/42, n. 826 (ex IPIM);
- Legge 08/06/90, n. 142, art. 14,
comma 2;
sono le seguenti:
1) assistenza ai minori, figli di
ignoti abbandonati o esposti all
2) Assistenza integrativa di quella
esercitata dai Comuni (Circolare Regione Piemonte 10 luglio 1985, n. 142,
ASA), rivolta ai seguenti soggetti;
a) i minori legittimi in situazione di abbandono morale e
materiale o di povertà;
b) le gestanti e le madri, indicativamente per il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro, in situazione di povertà o di grave
maltrattamento e difficoltà tali da essere, a vario tìtolo, di impedimento o
pregiudizio alla maternità;
3) le funzioni relative alla gestione
delle tutele di minori figli di ignoti;
Fermo restando che sono di competenza del Comune;
1) l
2) gli interventi di protezione sociale
dei minori di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge 20/2/1958 n. 75;
3) gli interventi in favore dei
minorenni previsti dal D.P.R. 616/77, art. 23, e 25;
4)
l
5) l
6) l
7) le attività socio-assistenziali
previste dalla L.R. 13 aprile 1995 n. 62, artt. 12, 22, 32, con particolare
riferimento alla rilevazione del bisogno, all
8) le funzioni relative alla gestione
delle tutele di minori diversi dai figli di genitori ignoti (Circolare regionale
26 giugno 1991, n. 9/APE);
9) il recupero e l
10) le funzioni di cui all
Art. 3 - Criteri generali per l
1) L
a) alla promozione delle azioni di politica sociale e
prevenzione del bisogno socio-assistenziale finalizzata allo sviluppo di
progetti di vita autonoma dei soggetti assistiti;
b) allo sviluppo degli interventi alternativi all
e) all
d) al coinvolgimento delle forze del volontariato e del
privato sociale nella realizzazione degli obiettivi assistenziali di cui
trattasi.
Nella scelta delle modalità di gestione il Comune adotterà
quelle che meglio rispondono ai principi di efficacia ed economicità degli
interventi.
La Provincia, al fine di rendere omogenee e perequate
rispetto alle diverse realtà socio-economiche del territorio provinciale le
prestazioni socio-assistenziali di cui è titolare assume, per conoscenza,
tutte le determinazioni dei criteri e delle modalità di erogazione degli
interventi riservandosi di formulare proposte, compatibili con le proprie
risorse di bilancio, in sede di concertazione annuale della programmazione.
Il Comune trasmette annualmente alla Provincia una relazione
di sintesi per illustrare l
Al fine di garantire la usufruibilità dei servizi delle
Comunità Alloggio di cui ali
La Provincia, al fine di rendere omogenee e perequate
rispetto a tutto il territorio provinciale le prestazioni socio-assistenziali
fomite dalle comunità di cui trattasi, se rileva squilibri nel soddisfacimento
delle domande, può chiedere al Comune la riserva di un congrue numero di posti
per l
2) Nella gestione delle attività il
Comune, fermo restando quanto stabilito al precedente punto, provvederà ad
attivare, secondo i propri programmi e criteri - di cui si impegna a trasmettere
ogni successiva variazione - le modalità organizzative e operative
neces-sarie per l
3) Indicativamente le tipologie di
intervento sono individuate in:
a) sussidi di assistenza economica continuativa su progetto o
una tantum;
b) interventi economici per affidamento di minori;
e) interventi diurni finalizzati al mantenimento del
minore nel proprio nucleo familiare;
d) interventi residenziali: inserimento di gestanti,
madri e minori in presidi
socio-assistenziali;
Art. 4 - Gestione delle Comunità Alloggio per minori, per
Gestanti e Madri
II Comune gestisce in nome e per conto della Provincia le
Comunità per minori e le Comunità per gestanti e madri secondo i criteri di
seguito indicati:
1) utenza appartenente al territorio
della Provincia di Torino; a tal fine vengono individuati i criteri di cui all
2) contenimento dei tempi di permanenza
degli ospiti delle Comunità Alloggio;
3) conformità ai parametri
organizzativi gestionali regionali;
4) qualità, efficacia dell
gestione. .
Per quanto riguarda il precedente punto 2) il Comune favorirà
lo sviluppo di interventi alternativi alla Comunità, privilegiando il rientro
in famiglia, la ricongiunzione della madre col proprio bambino - anche
attraverso l
a) il numero massimo di ospiti non potrà superare quanto
previsto dalle deliberazioni istitutive e dalle autorizzazioni al
funzionamento rilasciate dalla Regione Piemonte;
b) il rapporto numerico personale/utenza dovrà essere
equiparato agli attuali standards delle strutture comunali equivalenti.
Eventuali aumenti del personale impiegato, fermo restando le risorse finanziarie
impegnate dalla Provincia nell
In caso di riduzione, anche temporanea, della richiesta di
intervento, il Comune si impegna alla modificazione del-l
Art. 5 - Modalità per la gestione delle Comunità alloggio
per minori e per gestanti e madri
Per garantire la funzionalità dei servizi da trasferire il
personale di ruolo in servizio presso le Comunità Alloggio, viene posto alle
dipendenze funzionali e gerarchiche del Comune, il quale fornirà alla Provincia
la
documentazione necessaria per il pagamento degli stipendi,
fermo restando il controllo della stessa da parte della Provincia di Torino.
Il personale avventizio continua ad essere assunto direttamente
dalla Provincia di Torino, previa selezione, e con garanzia di professionalità,
secondo quanto indicato dalla normativa, regionale di settore, con oneri a carico
della Provincia stessa.
Il Comune di Torino, sentita la Provincia, si impegna, nell
Le spese relative alle utenze (affitto, riscaldamento, luce,
telefono, gas, tassa raccolta rifiuti, ecc.) nonché previo accordo fra le due
Amministrazioni, quelle per la manutenzione ordinaria dei beni mobili e
immobili, per le assicurazioni degli utenti, per le consulenze professionali,
continueranno ad essere a carico della Provincia.
L
La Provincia garantisce altresì la disponibilità d
Art. 6 - Trasferimento delle Comunità
La Provincia, in collaborazione con il Comune, si adopererà
a reperire una nuova collocazione alle comunità attualmente allocate al fine di
adeguarle ai parametri regionali. Analogamente verrà trovata idonea sede per
il personale amministrativo e di coordinamento distaccato dalla Provincia di
Torino.
Tale impegno non pregiudica la ridefìnizione
del patrimonio immobiliare accessorio alle competenze socio-assistenziali,
qualora subentri una legge di riforma, da rivedere comunque complessivamente
unitariamente agli Assessori competenti nei rapporti patrimoniali tra i due
Enti.
Art. 7 - Risorse finanziarie messe a disposizione dalla
Provincia per l
1) Per le finalità di cui alla
presente convenzione la Provincia, sulla scorta di valutazione congiunta sull
Lire 3.500.000.000= a copertura delle spese per l
Lire 365.000.000= a copertura delle spese di funzionamento
delle Comunità Alloggio di cui all
La somma complessiva di Lire 3.865.000.000= stanziata dalla
Provincia è posta innanzitutto a copertura delle spese per la gestione delle
funzioni di esclusiva competenza della Provincia e, per la parte rimanente, a
concorso delle spese di assistenza già di competenza dell
Non sono pertanto dovuti rimborsi alla Provincia da parte del
Comune di Torino per minori di sua competenza, ospitati in tali strutture, di
cui all
2) Al fine di garantire la liquidità
necessaria per far fronte tempestivamente alle prestazioni assistenziali, la
Provincia verserà al Comune, con cadenza quadrimestrale, acconti corrispondenti
ai 10/12 del fondo di dotazione finanziario assegnato. Il saldo verrà pagato a
presentazione del rendiconto. L
Art. 8 - Procedure di rendicontazione e monitoraggio della
spesa
1) Al fine esercizio finanziario, il
Comune presenterà alla Provincia un rendiconto delle spese effettivamente
sostenute per svolgere le funzioni oggetto della presente convenzione
individuando le spese rientranti nella competenza ex IPIM. Su tale base si
provvederà al saldo dei versamenti della Provincia al Comune.
Il rendiconto dovrà essere trasmesso entro il primo semestre
dell
2) L
Costituisce parte della rendicontazione la quantificazione
del numero degli utenti ospitati in ogni singola Comunità di cui ali
3) II Comune trasmetterà inoltre alla
Provincia una relazione di sintesi per illustrare l
4) Al fine di monitorare le spese nel
corso dell
Art. 9 - Adempimenti amministrativi
1) Gli organi e i servizi del Comune
dovranno, per ogni persona da assistere e relativamente alle funzioni
esercitate in base alla convenzione, predisporre l
2) Per ogni avente diritto, i servizi
del Comune manterranno aggiornata la documentazione relativa ai requisiti che
consentono l
3) Fanno carico al Comune gli
adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n.
241, al D.Lgs del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D.Lgs del
19.3.96, n. 242 e alla Legge 28.12.93 n. 561 nonché alla Legge del 31 dicembre
1996, n. 675.
4) II Comune trasmetterà alla
Provincia annualmente la relazione previsionale programmatica.
Art. 10 - Diritti di rivalsa
1) II diritto di rivalsa nei confronti
di enti diversi competenti per legge o per domicilio di soccorso, per le
funzioni socio-assistenziali di cui agli artt. 2 e 4, è esercitato dalla
Provincia sulla base della documentazione istruttoria fornita tempestivamente
dai servizi territoriali del Comune.
Art. 11 - Attività di controllo della Provincia
1) La Provincia può in ogni momento
esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle proprie competenze
assistenziali affidate al Comune, al fine di accertare l
2) Le modalità di tale controllo sono
comunicate al Comune e possono comportare, previa informazione ai rispettivi
organi amministrativi e tecnici, incontri e sopralluoghi nei servizi.
Allegato a)
Criteri per l
Premesso che:
- ciascuna comunità alloggio dovrà
essere utilizzata al massimo della propria capienza;
- che la comunità è un mezzo
transitorio di intervento e pertanto dovrà essere garantita la massima possibile
rotazione degli utenti, con l
si prospettano le seguenti priorità di ammissione, da
valutare non necessariamente nell
Comunità alloggio per minori:
- pronto intervento;
- figli di ignoti;
- data richiesta inserimento;
- età del bambino;
- situazione di abbandono;
- situazione di abuso e/o
maltrattamento;
- proporzionalità territoriale.
Comunità alloggio per gestanti e madri:
- data richiesta inserimento;
- minore età della gestante-madre;
- età del bambino;
- maltrattamento e/o abuso;
- necessità di osservazione rapporto
madre/bambino;
-
proporzionalità territoriale.