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La
posizione giuridica dello straniero in Italia dopo l
'
entrata in vigore della
Legge 189/02
(Legge Bossi-Fini)
con particolare riferimento alle problematiche inerenti le donne, i
bambini e i nuclei familiari
Resoconto
della relazione di Patrizia Comito
1
- Ingresso
2 - Rilascio
del visto
3 - Permesso
di soggiorno
4 - Lavoro
5 - Ricongiungimenti
6 - Minori
7 - Espulsioni
8 - Asilo politico
Come
interviene la legge 30.07.2002 n.189, detta anche Bossi-Fini, sulla
condizione di immigrate e immigrati che vivono nel nostro paese? Come
incide su lavoro, ricongiungimenti familiari, condizione dei minori e
donne gravide, ingressi, espulsioni, asilo politico? Ne parla Patrizia
Comito, giurista, nel corso dell
'
incontro organizzato da
Crinali e Unione femminile.
La prima legge in materia di immigrazione risale all
'
86, ed è rivolta a
regolare principalmente la condizione degli stranieri sul piano lavorativo
(prima la posizione giuridica dello straniero era disciplinata dal testo
unico di pubblica sicurezza del 1931 e numerose circolari ministeriali);
nel 90 la legge Martelli introduce nuove norme tra cui la programmazione
dei flussi di ingresso e l
'
asilo politico, eliminando
la riserva geografica, pur rimanendo caratterizzata da interventi
finalizzati a gestire l
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immigrazione come un
fenomeno di emergenza; nel frattempo si susseguono sanatorie su sanatorie,
che a loro volta incrementano il flusso migratorio.
Il Testo unico D.L.vo 25.07.1998 n.286 (legge Turco-Napolitano),
rappresenta un punto di arrivo importante, perché per la prima volta
interviene in questo campo in modo organico, introducendo anche
disposizioni che prevedono e garantiscono l
'
esercizio di diritti agli
stranieri regolarmente soggiornanti, soprattutto se dA lunga data, ponendo
il principio che i diritti della persona immigrata sono dipendenti dal
tempo di permanenza della persona in Italia (seguendo in questo le linee
europee).
La legge 189/02 non sostituisce il Testo unico, ma lo modifica in alcuni
articoli, ricomponendo quel legame tra condizione lavorativa e diritti che
il Testo precedente aveva evitato di assolutizzare valorizzando la
posizione regolare dello straniero in quanto tale non solo in quanto
lavoratore. Vediamo in quali punti la nuova legge modifica le precedente,
e con quali conseguenze:
- Ingresso: rimangono invariate le condizioni: avere un documento
di viaggio, documentare lo scopo, indicare l
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alloggio, avere mezzi di
sussistenza, non essere in condizione di inammissibilità, (non essere
quindi inserito nel Servizio di Informazione Schengen - SIS); su questo
punto la Bossi-Fini interviene, prevedendo espressamente l
'
inammissibilità di
stranieri condannati per alcuni reati specificamente elencati; la condanna
per uno di tali reati rende lo straniero non solo inammissibile ma,
qualora già regolarmente soggiornante, passibile di revoca o di non
rinnovo del permesso di soggiorno ..
La legge interviene sui decreti flusso, ovvero quei provvedimenti emanati
ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri per determinare le
quote di ingresso; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ora la
discrezionalità di emanare o meno il decreto flussi qualora lo stesso non
sia stato pubblicato nei termini di legge (entro il 30 novembre di ogni
anno)
- Rilascio del visto: i Consolati italiani possono non motivare il
diniego di un visto per turismo qualora lo richiedano motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale, in deroga alla legge 241/90 sul
procedimento amministrativo.
- Permesso di soggiorno: è introdotto l
'
obbligo di lasciare l
'
impronta digitale in fase
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata massima del permesso è di due anni, (nel Testo unico il periodo
di validità, nel caso di rinnovo, era pari al doppio del periodo
precedente)
- Lavoro: è introdotto un nuovo documento, il contratto di
soggiorno, che è assimilabile ad un contratto di lavoro, ma è rilasciato
dalla Prefettura Sportello Unico per l
'
Immigrazione, e aumenta gli oneri per il datore di lavoro, che
deve garantire l
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alloggio e le spese per il rimpatrio. Attenzione, tali
garanzie non sono una novità, erano già previste e la loro applicazione
era molto difficoltosa, in particolare nell
'
86 le spese per il rimpatrio sono state sostituite dalla
trattenuta del 0,5% dello stipendio del lavoratore per un nuovo fondo per
il rimpatrio, tale fondo, non aveva dato frutti, se non alle casse dell
'
Inps, e per questo motivo
era stato eliminato dal Testo unico.
Il contratto di soggiorno è obbligatorio per ottenere il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, va redatto e depositato allo
Sportello unico per l
'
immigrazione che, però,
non è ancora stato istituito, dal momento che, a tutt
'
oggi, non è stato emanato
il Regolamento attuativo della legge Bossi-Fini.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono assimilate al lavoro
subordinato.
- Ricongiungimenti: se ne occuperà lo Sportello unico presso la
Prefettura, quando ci sarà; i documenti necessari comprendono anche
quello di verifica del legame parentale, e devono seguire un percorso
tortuoso, dovendo passare anche dal Consolato italiano per essere tradotti
e legalizzati
I parenti con cui ci si può ricongiungere sono, come prima, minori a
carico e coniugi, mentre diventa praticamente impossibile ricongiungersi
ai genitori.
L
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uomo islamico e poligamo
ha diritto a ricongiungersi con una sola delle mogli, dato che la legge
italiana non prevede la poligamia; la donna sudamericana convivente e non
sposata non può ricongiungersi al compagno, dato che la legge italiana
non prevede le famiglie di fatto. In alcuni paesi europei le legislazioni
contemplano le situazioni di coppia regolate in modo diverso nel paese di
provenienza, e questa flessibilità concorre a determinare i flussi
migratori.
- Minori: per l
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iscrizione sul permesso di
soggiorno del genitore occorre esibire il certificato di nascita tradotto
e legalizzato dal Consolato italiano; per molti paesi di provenienza, è
posta la condizione che per la legalizzazione sia presente fisicamente il
minore; ciò che accade nella realtà, è che i minori sono già in
Italia, per cui diventa impossibile garantirgli un permesso di soggiorno.
La nuova legge introduce una novità sui minori non accompagnati, che
quindi non hanno adulti che li rappresentano legalmente. Già nel testo
del 98 il rimpatrio dei minori non era autorizzato a seguito di indagine
sull
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esistenza dei genitori nel
paese d
'
origine e sulla loro
condizione; l
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indagine doveva essere
condotta da un Comitato centrale, che però è andato subito in tilt,
creando una situazione di precarietà. La 189/02 non ha cambiato i compiti
del Comitato, del quale rimangono valide le finalità, e inefficaci gli
effetti, ha previsto una possibile permanenza in Italia dei minori che per
due anni abbiano seguito un progetto educativo purchè entrati in Italia
all
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età di almeno 16 anni e
vi siano le condizioni di alloggio e lavoro o formazione. Tale previsione
non modifica molto l
'
assetto precedente infatti
deve comunque essere il Comitato a decidere in merito alla permanenza,
sempre a seguito di indagini sui genitori.
- Esplusione: deve sempre essere eseguita con accompagnamento alla
frontiera tranne nei casi di stranieri irregolari. Il divieto di
reingresso in Italia è ora pari a 10 anni.
Se la persona espulsa rientra prima dei 10 anni, scattano provvedimenti
penali a cascata.
Negli ultimi giorni si sta diffondendo la notizia che chi ha fatto
richiesta di sanatoria e questa è respinta, viene convocato/a
direttamente dalla Prefettura, come per accertamenti e rilascio di
documenti regolari, mentre invece da lì è portato/a direttamente nei
Centri di detenzione temporanea.
Altra innovazione, l
'
espulsione può (deve, in determinati casi) essere sostitutiva
della pena detentiva (espulsione come misura sostitutiva o alternativa
alla pena).
Alcune categorie di persone sono ancora inespellibili; tra queste ci sono
le donne in gravidanza (e fino al sesto mese di vita della prole), per le
quali rimane tuttavia il problema della tutela sanitaria. Alcuni ospedali,
infatti, appellandosi all
'
applicazione rigorosa della legge, non danno le prestazioni
sanitarie gratuite nel caso in cui la donna non sia in possesso di
regolare permesso, e quindi non possa iscriversi al servizio sanitario
nazionale. Questo accade sempre più frequentemente infatti il permesso di
soggiorno viene dato solo dichiarando un
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abitazione che difficilmente è denunciabile perché il
titolare della casa ha resistenze di vario genere ad esporsi. Il problema
è di natura puramente economica, la struttura sanitaria infatti non
riesce a coprire il costo della prestazione senza iscrizione al servizio
sanitario, e l
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attribuzione di un Codice
STP non garantisce i previsti rimborsi da parte del Ministero dell
'
Interno, di conseguenza si
fanno ricadere i costi sulla donna straniera, con palese violazione del
diritto ad un suo trattamento equivalente a quello delle donne italiane in
gravidanza.
- Asilo politico. L
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Italia è l
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unico Stato che non ha una
legge organica in materia; la Bossi-Fini ha introdotto delle disposizioni,
che riducono le possibilità di ottenerlo, in quanto riducono i tempi di
analisi lasciando intatta la quantità di documentazione. In ogni caso il
/la richiedente sarà trattenuto/a in un centro di detenzione temporanea
o, a seconda, in un centro di identificazione.
Resoconto a cura di Eleonora Cirant
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