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CHE COSA SONO I PATTI TERRITORIALI
I Patti
territoriali sono espressione di un processo di concertazione a livello locale
tra parti sociali, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.
I principi
dei "Patti territoriali per l’occupazione"
si basano su tre criteri di fondo:
1.
un approccio dal basso verso l’alto, cioè le iniziative in materia di
occupazione debbono essere prese a livello locale;
2.
il coinvolgimento più ampio possibile dei soggetti pubblici e privati
che svolgono una funzione significativa per l’occupazione nell’ambito di un
determinato territorio;
3.
un piano di azione basato su una diagnosi della situazione locale, su cui
impostare una strategia integrata e misure innovatrici per la creazione di posti
di lavoro.
Due acquisizioni sono alla base del processo
che viene avviato con l’esperienza
dei Patti territoriali:
a.
il territorio viene assunto come elemento attivo del processo di
sviluppo;
b.
i fattori determinanti del cambiamento vengono ricercati ed attivati
dall’interno dei sistemi locali e non più fatti discendere da scelte operate
da soggetti esterni.
Di fatto l’intero
processo che porta alla definizione del Patto, alla scelta dei contenuti e degli
specifici interventi, è guidato dai "promotori" e cioè dai soggetti
istituzionali, economici e sociali che operano nel territorio e solo nella
decisione ed erogazione delle risorse trova un momento di centralizzazione.
Il Patto, proprio per questa caratteristica,
non nasce come un nuovo strumento di finanziamento alle imprese ma come una
metodologia che consente di riorganizzare il processo di sviluppo dal basso,
legandolo al territorio, all’iniziativa
delle forze che vi operano, alle variabili socio economiche che localmente si
esprimono.
Il Patto territoriale, basandosi sulla
concertazione e sulla crescita dal basso, pone i presupposti per ridisegnare l’intero
sistema di politiche per lo sviluppo; esso, infatti, diviene uno strumento
"ordinario" di intervento nel territorio, uno strumento che tende ad
essere di programmazione permanente.
Secondo la nuova normativa il Patto può
essere attivato in tutte le aree del Paese, anche se i finanziamenti del CIPE
sono riservati alle sole aree depresse.
Da tenere presente inoltre che il Patto non
è un pacchetto che si chiude ad un determinato momento ma è di tipo
processuale; non si esaurisce con i finanziamenti e la realizzazione dei primi
interventi proposti ma può essere continuamente arricchito di nuova
progettualità purché coerente con gli obiettivi che lo caratterizzano.
Sono almeno tre gli elementi innovativi
espressi nella metodologia del Patto territoriale:
1.
la volontà dei diversi attori che vi partecipano di affrontare una sfida
comune, di cooperare per far convergere le capacità d’intervento di ciascun
operatore, pubblico o privato, verso un risultato che abbia valenza generale,
che sia in grado di modificare positivamente la prospettiva di una collettività
e di un’area territoriale. L’esperienza del Patto sarebbe candidata al
fallimento se non fosse sostenuta da questo nuovo dato che impegna i singoli
soggetti ad esercitare il proprio ruolo e le proprie competenze in un quadro di
coordinamento di azioni che, pur avendo natura diversa, si sostengono
reciprocamente;
2.
la possibilità di programmare e realizzare interventi integrati in grado
di attivare, in una determinata area ed in tempi definiti, una massa critica di
risorse e di accrescerne l’impatto rispetto ad una semplice sommatoria di
interventi singoli elaborati, finanziati ed attuati in tempi diversi. La
"finanza di Patto" e cioè il meccanismo secondo il quale, oltre alle
risorse di fonte CIPE si possono attivare ulteriori risorse comunitarie,
statali, regionali e locali consente di estendere e rafforzare le azioni del
Patto e dargli un carattere duraturo;
3.
la previsione di procedure attuative che rappresentano una deroga a
quelle ordinarie e che consentono di sperimentare semplificazioni ed
accelerazioni procedurali per assicurare le migliori condizioni alla
realizzazione delle previsioni contenute nel Patto.
LA
NORMATIVA
I
Patti territoriali sono stati varati dal Consiglio europeo di Essen del 9-10
dicembre 1994 e confermati al Consiglio Europeo di Firenze del giugno 1996. Essi
si configurano come "Patti territoriali per l’occupazione"
nel quadro della strategia comunitaria volta ad individuare nuovi strumenti per
creare occupazione e potenziare l’impatto
su di essa delle politiche comunitarie.
In
Italia sono introdotti dal
DL 32/95 convertito in L. n. 104 del 7/4/95, successivamente modificato dal DL
244/95 convertito in L. n. 341 dell’8/8/95. Sono altresì disciplinati dalle
delibere CIPE del 10/5/95, 20/11/95 e 12/7/96 (Patti 1^ generazione). Importanti
modifiche sono intervenute con la Legge n. 662 del 23/12/96 (Finanziaria), commi
203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209. Sono
infine stati riordinati dalla delibera CIPE del 21/3/97 (Patti 2^ generazione),
dalla delibera CIPE dell’11/11/98, e
dal DM n. 320 del 31/7/2000.
Il passaggio di competenze dal Ministero del
Tesoro al Ministero dell’Attività Produttiva è stato sancito dal
DPCM 10/4/2001 pubblicato in GU 104 del 7/5/2001 (operatività delle
disposizioni di cui all’art. 55 comma 6 del DL 30/7/99 n. 300). Il
decentramento di funzioni e competenze alle regioni è sancito nell’atto Cipe di indirizzo programmatico del
4/4/2001.
La normativa di riferimento per le spese e
gli investimenti imprenditoriali ammissibili è essenzialmente costituita da:
-
Legge 23.12.96 n. 662 (S.O. GU del 28.12.96 n.
303)
-
Deliberazione CIPE del 21.3.97 (GU dell'8.5.97
n. 105)
-
Decreto del MinTesoro del 4.8.97 (GU del 5.9.97
n. 207)
-
Convenzione tra MinTesoro e Soggetti Istruttori
-
Legge 27.12.97 n. 449 (S.O. GU del 30.12.97 n.
302)
-
Deliberazione CIPE del 9.7.98 (GU del 22.8.98 n. 195)
-
Comunicato MinTesoro del 18.7.98 (GU del 29.7.98
n. 175)
-
Deliberazione CIPE n. 127 dell'11.11.98 (GU del
7.1.99)
-
Legge 17/5/99 n. 144 (SO GU n. 118 del 22/5/99)
-
Delibera CIPE n. 14 del 15/2/2000 (G.U. n. 96
del 26/4/2000)
-
Delibera CIPE n. 31 del 17/3/2000 (G.U. n. 125
del 31/5/2000)
-
Delibera CIPE n. 69 del 22/6/2000 (G.U. n. 195
del 22/8/2000)
-
Decreto MinTesoro 31/7/2000 n.320 (S.O. GU n.
260 del 7.11.2000)
-
Delibera CIPE n. 96 del 4/8/2000 (G.U. n. 268
del 16/11/2000)
-
Circolare MinTesoro n. 0041069 del 27/10/2000 e
0044420 del 22/11/2000 (leasing)
-
Circolare MinTesoro n. 0009026 del 1/3/2000
(erogazioni)
-
Delibera CIPE n. 78 del 9/6/99 (G.U. n. 183 del
6/8/99)
-
Circolare MinTesoro n. 0020145 dell’11/5/2001.
GLI
INVESTIMENTI IMPRENDITORIALI E INFRASTRUTTURALI
Gli investimenti imprenditoriali
ammissibili nei Patti territoriali sono: la costruzione di un nuovo impianto
produttivo e l’ampliamento,
l’ammodernamento, la
ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, il trasferimento di
impianti esistenti.
Questi investimenti possono essere
effettuati esclusivamente da:
Con delibera del 11 novembre 1998 il
CIPE ha esteso gli stanziamenti della programmazione negoziata all’Agricoltura
e alla Pesca.
Gli investimenti infrastrutturali
sono di carattere pubblico e debbono soddisfare le seguenti condizioni:
Questi tipi di investimenti possono
riguardare infrastrutture stradali e di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
di tipo edile-urbanistico, relative all’approvvigionamento
o smaltimento delle acque, all’ambiente,
all’energia.
I progetti di investimento pubblico
che possono essere inseriti nel Patto debbono essere "progetti
definitivi".
I
PROMOTORI
Possono essere sia enti locali come
altri soggetti pubblici operanti a livello locale, ma anche le rappresentanze
locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati o soggetti
privati.
Il soggetto promotore darà vita al
"tavolo di concertazione" cioè una serie di incontri e confronti con
i soggetti, pubblici e privati, dell’ambito
locale e regionale al fine di analizzare i punti di forza e di debolezza dell’area
di intervento e definire gli obiettivi comuni di sviluppo socio-economico.
Dopo la formalizzazione del
"tavolo di concertazione" i promotori dovranno:
Nell’intero
territorio della provincia di Pisa sono stati operanti, fino a tutto il 1999,
gli incentivi finanziari previsti dall’Ob. 2 del Regolamento 2081
dell’Unione Europea.
I
primi riferimenti al patto territoriale emersero in occasione della Conferenza
provinciale di Programmazione del 3 aprile 1997.
Successivamente
l’Amministrazione provinciale, il cui statuto all’art .3 individua nella
programmazione negoziata il metodo fondamentale della propria azione, sviluppò
un ampio lavoro istruttorio che, con il coinvolgimento, tra gli altri, dei
Comuni e della Comunità montana della provincia, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze di altre
Istituzioni ed aziende pubbliche, delle Università esistenti sul territorio e
degli istituti di credito, consentì la stesura di un quadro di riferimento per
la definizione di un patto territoriale per la provincia di Pisa.
Il
Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 31 del 9 febbraio 1998,
decise di:
Il
10 febbraio 1998 la Provincia organizza, nella sede della Camera di commercio di
Pisa, la prima iniziativa pubblica per l’avvio del patto territoriale; si
registra un’ampia partecipazione di enti, aziende, sindacati, associazioni di
categoria etc.
Il
23 marzo 1998 si svolge nella sede della Provincia la conferenza dei servizi che
concorda.
Nelle
successive sedute il Comitato promotore si insedia, si da un regolamento e
nomina i propri organi, raccoglie ed esamina, previa adeguata pubblicizzazione,
le idee-progetto pervenute dai soggetti privati, decide il ricorso al bando
pubblico per la raccolta dei progetti definitivi, approva il testo del bando e i
criteri per la selezione dei progetti.
Il
27.07.1998 viene siglato il protocollo di concertazione da parte dei soggetti
promotori e sottoscrittori del patto territoriale nel quale sono definiti i
principali obbiettivi e la tipologia degli interventi previsti
LA
REDAZIONE
Il protocollo d’intesa,
una volta sottoscritto dai soggetti promotori, deve essere inviato al Ministero
del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Assieme ad esso può
essere inviata al medesimo Ministero la richiesta di assistenza tecnica ed
amministrativa per la progettazione definitiva del Patto territoriale.
Il Comitato promotore fissa i
termini del bando pubblico a decorrere dal 3 agosto 1998 con scadenza il 16
settembre 1998.
Rispondono al bando 98 aziende.
L’8.10.1998
il Comitato promotore, all’unanimità,
approva la graduatoria provvisoria;
Il 2.11.1998 il Comitato promotore
comunica alle aziende che hanno presentato domanda l’avvenuta approvazione della graduatoria e la
rispettiva posizione occupata con la precisazione che potrebbero registrarsi
variazioni in virtù del lavoro istruttorio svolto dalla B.N.L.
Il 24.11.1998 viene sottoscritto un
accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione
del patto che individua gli impegni assunti da ciascuno per sostenere e
garantire l’effettuazione degli investimenti, nonché le
modalità ed i termini riguardanti lo snellimento dei procedimenti
amministrativi.
GLI
ELEMENTI
Gli elementi del Patto, secondo la
deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, riguardano:
Il
Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 377 del 18.12.1998, prende
atto:
a.
della
graduatoria delle domande presentate dai soggetti privati predisposta
dall’apposita Commissione tecnica e della presa d’atto del Comitato
Promotore del patto nella seduta dell’8.10.98;
b.
dell’elenco
delle infrastrutture pubbliche predisposto dall’Ufficio Organi e Relazioni
Istituzionali e relativa presa d’atto del Comitato Promotore del Patto nella
seduta del 30.10.98;
c.
della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 26.10.98 con la quale la
Regione Toscana ha sottoscritto e finanziato, per la cifra di dieci miliardi e
il Patto territoriale della provincia di Pisa;
d.
dell’avvenuta
sottoscrizione dell’Accordo tra i Soggetti Pubblici allegato al Patto
medesimo;
e.
della
positiva conclusione dei lavori del Comitato di Verifica e Coordinamento
istituito presso il Ministero del Bilancio nella seduta del 26.11.1998;
f.
dell’avvenuta
presentazione dell’istruttoria del Patto territoriale da parte della Banca
Nazionale del Lavoro al Ministero del Bilancio il giorno 30.11.1998, così come
previsto dalla delibera del CIPE n. 70 del luglio 1997, contenente, tra
l’altro, l’elenco dei soggetti pubblici e privati che hanno superato
positivamente la verifica bancaria.
g.
L’ISTRUTTORIA
TECNICO-AMMINISTRATIVA
L’istruttoria
tecnico-amministrativa viene fatta da una delle società appositamente
selezionate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica ma scelta dal soggetto promotore tra quelle che fanno parte dell’albo
nazionale predisposto dal Ministero ed è preliminare alla presentazione del
Patto al Ministero stesso.
L’istruttoria
riguarda:
L’istruttoria
non può durare più di novanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta da parte dei promotori e si conclude con l’invio
al Ministero di una apposita relazione.
In caso di esito positivo dell’istruttoria
il Ministero acquisisce il parere della Regione interessata, verifica la
disponibilità di risorse ed entro quarantacinque giorni approva con proprio
decreto il Patto territoriale che sarà poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Patto così definito dovrà
essere sottoscritto dai soggetti interessati entro sessanta giorni dall’emanazione
del decreto ministeriale di approvazione.
Per le aree non depresse, la legge
662/1996 non prevede la richiesta di finanziamenti pubblici al CIPE e quindi non
è necessaria tutta la fase istruttoria: dopo la stipula del protocollo d’intesa
e l’ottenimento da parte del
Ministero dell’assistenza tecnica ed
amministrativa per la redazione del Patto, il progetto va presentato al medesimo
Ministero per l’approvazione.
Nella seduta del 6 luglio 1998 il
Comitato promotore individua il soggetto responsabile dell’istruttoria nella Banca Nazionale del Lavoro. La
Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 287 del 29.07.1998, prende atto
di quanto stabilito dal Comitato Promotore.
Il Patto territoriale della
provincia di Pisa, redatto come descritto nella scheda precedente, viene
inoltrato alla B.N.L. per l’istruttoria
il 18.11.1998.
In data 30.11.1998 la B.N.L.
consegna al Ministero del Bilancio l’istruttoria
definitiva.
IL
SOGGETTO RESPONSABILE DEI PATTI TERRITORIALI
Ai fini del coordinamento e dell’attivazione
del Patto i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli
pubblici o costituendo apposita società mista, il soggetto responsabile.
Per il perseguimento delle finalità
del Patto il soggetto responsabile provvede tra l’altro
a:
§
attivare
risorse finanziarie per consentire l’anticipazione e/o il cofinanziamento di
eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione
del ricorso alle sovvenzioni globali;
§
attivare
le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;
§
assicurare
il monitoraggio e la verifica dei risultati;
verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di
inadempienze o ritardi;
§
verificare
e garantire la coerenza di nuove iniziative con l’obiettivo di sviluppo locale
a cui è finalizzato il Patto;
§
promuovere
la convocazione, ove necessaria, di conferenze di servizi;
§
assumere
ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.
Il soggetto responsabile presenta al
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed alla
regione una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Patto
territoriale evidenziando i risultati e le azioni di monitoraggio svolte. Nella
relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è
conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove
derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai Patti territoriali.
Le risorse riservate dal CIPE al
finanziamento dei Patti territoriali saranno trasferite con decreto del
Ministero del Tesoro direttamente al responsabile del Patto territoriale il
quale, a sua volta, provvederà ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni.
Questo stesso meccanismo si applica
anche alle somme da corrispondere al soggetto responsabile per la sua attività.
Con questo provvedimento il Governo
persegue tre obiettivi:
§
saltare
il passaggio alla Cassa Depositi e Prestiti e pertanto ridurre i tempi di
erogazione;
§
diminuire,
all’interno delle procedure di erogazione dei finanziamenti, il peso dei
fattori di valutazione di tipo tecnico-bancario;
§
assegnare
un ruolo più importante al soggetto responsabile
Il
Consiglio provinciale, con propria determinazione n. 377 del 18.12.1998, assume,
in coerenza con la decisione del Comitato Promotore del Patto del 4/12/1998, le
funzioni attribuite al soggetto responsabile.
Il
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ha approvato in data
31 maggio 1999 il Patto territoriale della provincia di Pisa con decreto 1069
del Direttore Generale del Servizio per la Programmazione negoziata e lo ha
trasmesso al soggetto responsabile in data 20 ottobre 1999.
Il
13 dicembre 1999 la Regione Toscana, la provincia di Pisa, soggetto
responsabile, gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione dle Patto, le rappresentanze locali
degli imprenditori e dei lavoratori che hanno promosso il Patto, le banche e le
finanziarie ed i soggetti beneficiari sottoscrivono l’atto di stipula del Patto territoriale di Pisa.
Il
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, con nota del 2
febbraio 2000 del Direttore Generale del Servizio per la Programmazione
negoziata ha trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti copia del Patto
territoriale della provincia di Pisa aprendo, in questo modo, la fase della
gestione effettiva.