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L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza): scheda

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29 novembre 2001), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 8/2/2002, ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, escludendo dalla rimborsabilità da parte delle Regioni alcune prestazioni fino al momento consentite e ha individuato altre prestazioni che possono essere rimborsabili solo a determinate condizioni.
Le prestazioni da escludere o da limitare sono state definite sulla base dei seguenti criteri:

a)

non rispondono a necessità assistenziali essenziali e tutelate dal SSN

b)

la loro efficacia non è scientificamente dimostrabile o la loro utilizzazione è rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni

c)

rispetto ad altre forme di intervento, per le stesse esigenze, e a parità di risultato, sono più costose

A seguito dell'entrata in vigore dei L.E.A. l'erogazione di alcune prestazioni specialistiche è già cambiata, mentre per altre cambierà a breve.
Con l'obiettivo di esemplificare i cambiamenti avvenuti e quelli che avverranno prossimamente abbiamo riunito in tre gruppi le prestazione soggette ai cambiamenti definiti dal Decreto

1

prestazioni non più rimborsabili dal SSN e, di conseguenza, a carico dell'utente

2

prestazioni prenotate entro il 23 febbraio 2002 ed erogabili fino al 24 aprile a carico del SSN, in seguito a carico dell'utente

3

prestazioni erogabili per tutti a carico del SSN fino al 24 aprile, in seguito a carico del SSN solo per specifiche indicazioni cliniche

Ulteriori approfondimenti o chiarimenti sulle prestazioni interessate dai L.E.A. si possono ottenere contattando gli Uffici Relazione con il Pubblico oppure i numeri telefonici 800-389.389 (n° verde gratuito) e 840-00.11.77 (si paga solo uno scatto per tutta la durata della telefonata) appositamente attivati dalla Direzione Generale Sanità.
Sul sito internet della Direzione Generale Sanità è possibile consultare i provvedimenti normativi (DGR n° VII/8077 del 18/02/02, DGR n° VII/8078 del 19/02/02 e Circolare 14/SAN del 19/02/02)

Prestazioni erogate a carico dell'utente

A partire dal 23 febbraio 2002, le prestazioni seguenti
non sono più erogabili a carico del Servizio Sanitario:

a)

chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite

b)

circoncisione rituale maschile

c)

medicine non convenzionali (agopuntura - fatta eccezione per le prestazioni anestesiologiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, nonché tutte le altre non espressamente citate)

d)

vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero

e)

certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica per i propri alunni) non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche se richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all’affido e all’adozione, rilascio patente, porto d’armi, ecc.). Va precisato che alcune di queste prestazioni erano già erogate a pagamento

 

Prestazioni a carico del Servizio Sanitario
solo per specifiche indicazioni cliniche

Le prestazioni elencate di seguito sono erogabili fino al 24 aprile; oltre quella data saranno erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale solo per specifiche indicazioni cliniche, che la Regione individuerà entro il 24 aprile

a

Assistenza odontoiatrica (fatte salve le urgenze)

a

Densitometria ossea
(con tecnica di assorbimento A, ad ultrasuoni e con TC) 

a

Medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale
(con esclusione di tutte quelle elencate nel gruppo 2):

*

rieducazione motoria individuale in motuleso

*

rieducazione motoria in gruppo

*

mobilizzazione della colonna vertebrale

*

mobilizzazione di altre articolazioni

*

irradiazione infrarossa

*

paraffino terapia 

*

massoterapia per drenaggio linfatico

*

elettroterapia di muscoli normo o denervati

*

magnetoterapia 

*

iniezioni di ossigeno ozono

*

ossigeno ozono in sacchetto locale

*

ossigeno ozono quasi total body

*

correzione di vizi di refrazione (con laser ad eccimeri)

*

correzione di altre alterazioni corneali (con laser ad eccimeri)

In attesa delle decisioni della Regione circa i criteri per la loro prescrivibilità, tutte queste prestazioni potranno essere sospese dal 24 aprile.