Correre.
La costante della legislazione sul non profit, da quattro anni a
oggi, è di correre, di recuperare il tempo perduto. Volessimo
elencare i provvedimenti di un certo rilievo di questi ultimi
tempi, non basterebbe questa pagina di Vita per riportarne i
soli estremi. Ciò può voler dire molte cose. Per esempio, come
l'Istat ha di recente confermato, può voler dire che c'è la
necessità di disciplinare alcuni aspetti di un universo sempre
più variegato, sempre meno settore “terzo”, sempre più
sdoganato da ambiti residuali per preconcetto, anche
economicamente. In questa corsa non si potevano lasciare
indietro quegli enti che storicamente reggono gran parte del
sistema socio sanitario in Italia. E permane il paradigma della
corsa. Due anni. Solo due anni. Questo è il tempo concesso
dalla legge alle Ipab, ossia alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, per riorganizzare le proprie strutture
al fine di mettere in atto quella trasformazione, prevista
dall'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e recentemente
regolamentata dal decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.
Saranno le Regioni a sovrintendere al processo di trasformazione
stabilendo i criteri generali richiesti dalla legge per definire
la sussistenza dei requisiti relativamente alle dimensioni,
all'entità e alla gestione del patrimonio, piuttosto che,
sempre nell'ambito della programmazione degli interventi in
materia socio-sanitaria, al numero di posti letto da assegnare
alle singole unità (si pensi che nel solo Veneto le Ipab che
erogano servizi a favore di anziani sono 108, a fronte di circa
19mila assistiti). Compiti gravosi e complessi che potrebbero, a
nostro avviso, richiedere un intervento, anche leggero, di
coordinamento dal centro, e quindi dal ministero del Welfare, al
fine di evitare una leopardizzazione del territorio nazionale.
Per fare chiarezza relativamente alla dimensione del fenomeno
Ipab è utile richiamare alcuni dati, tratti dal rapporto
trasmesso dal ministro per la Solidarietà sociale alla
Commissione parlamentare incaricata dell'elaborazione della
legge n. 328/2000: il numero delle istituzioni è di circa 4.200
unità; i patrimoni stimati ammontano a più di 19 miliardi di
euro (circa 37mila miliardi di lire); i servizi residenziali per
anziani gestiti sono pari a circa un terzo dei posti letto per
un totale di 67mila utenti; le entrate per prestazioni di
servizio derivano per il 44 per cento dai bilanci pubblici; le
istituzioni sono amministrate per circa i due terzi da
amministratori di nomina pubblica.
La trasformazione comporterà una modifica sostanziale delle
strutture esistenti; essa darà, infatti, origine a due distinte
categorie di soggetti: le aziende pubbliche di servizi alla
persona (Asper) e le persone giuridiche private (associazioni e
fondazioni), disciplinate dal codice civile.
In sintesi: le istituzioni che svolgono direttamente attività
di erogazione di servizi assistenziali saranno tenute a
trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona,
mentre le istituzioni che non sono in possesso dei requisiti per
assumere la predetta veste, si trasformeranno in associazioni o
fondazioni di diritto privato, pur conservando i diritti e gli
obblighi anteriori al riordino e subentrando in tutti i rapporti
attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Per attuare il processo di trasformazione gli enti dovranno
procedere alla revisione degli statuti per adeguarli alle
previsioni della nuova normativa e predisporre un inventario
completo dei beni mobili e immobili a essi appartenenti.
Sotto il profilo contabile, gli enti, nell'ambito della propria
autonomia, dovranno, altresì, prevedere:
«a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione
nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo
all'esercizio successivo;
b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
c) la tenuta di una contabilità analitica;
d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centri di costo e responsabilità;
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti».
Le verifiche amministrative e contabili saranno affidate ad un
apposito organo di revisione previsto dallo statuto o
“affidate a società specializzate” nei casi individuati
dalle Regioni. Sarà, quindi, necessario dare corso
all'attuazione delle modifiche disposte dalla legge per
perseguire il dettato dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
207/01: «l'azienda pubblica di servizi alla persona ha
personalità giuridica di diritto pubblico (con autonomia
statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica) e
opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria
attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità».
Da queste premesse si deduce chiaramente che il compito che
spetta alle istituzioni, in merito agli adempimenti richiesti
dalla legge per improntare la propria attività ai criteri su
menzionati, è particolarmente gravoso. Si richiedono specifiche
conoscenze tecniche, che difficilmente sono già patrimonio
delle esistenti gestioni.
Ernst & Young ha pianificato il proprio intervento per
attuare nel modo più proficuo una eventuale opera di
collaborazione: dapprima verrà predisposta la mappatura
generale di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, per individuare le caratteristiche peculiari di
ognuna di esse, a mezzo di apposito questionario.
Successivamente, il risultato dell'indagine, riassunto in
sintetici prospetti riepilogativi suddivisi per aree geografiche
e raccolto in un unico documento, verrà pubblicato sulla stampa
per diffondere le conoscenze acquisite.
Costantino Magro e Carlo Mazzini
Area non profit - Ernst & Young
|
|