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XIV
LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 174 |
PROPOSTA
DI LEGGE N. 174, d'iniziativa
del deputato BURANI PROCACCINI,
Presentata
il 30 maggio 2001
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge cerca, come primo obiettivo, di garantire la massima
protezione e cura del malato di mente. Un intero articolo, il 4, è dedicato ai
diritti del malato e dei suoi familiari. La cura del malato è basata su:
a)
potenziamento delle strutture territoriali, soprattutto in senso organizzativo e
di orientamento del malato, e con particolare riguardo ai problemi di
inserimento sociale e lavorativo, nonché ai problemi di convivenza e di
ricovero;
b)
limitazione dell'ospedale ai ricoveri di urgenza o per motivi diagnostici;
c)
creazione di un numero adeguato di strutture residenziali comunitarie, che
costituiscano il fulcro dell'assistenza terapeutica.
Il trattamento sanitario
obbligatorio (TSO) viene visto come un elemento terapeutico da effettuare, pur
mantenendo tutte le forme più adatte alla cura della malattia.
Si prevede quindi un TSO
domiciliare, un TSO in comunità e un TSO ospedaliero, quest'ultimo limitato
solo a procedure di urgenza o a necessità diagnostiche. Si prevede infatti,
come in Inghilterra, un TSO di urgenza limitato a 72 ore ed un TSO da effettuare
nei luoghi e con le modalità più adatti ad una efficace terapia. Peraltro le
procedure di difesa dal TSO del malato sono ulteriormente potenziate. Al
riguardo è istituita una commissione per i diritti del malato di mente
(articolo 3) incaricata di decidere in prima istanza sulla convalida dei TSO.
Ci si propone il superamento
dell'attuale stato di abbandono e di inattività del malato di mente. La cura
deve essere efficace e continuata evitando le attuali situazioni di "porta
girevole". L'ingresso, cioè, e l'uscita del malato dalla struttura
ospedaliera senza la possibilità di alcuna vera ed efficace continuità
terapeutica.
Le strutture sono a gestione
pubblica o privata. Si potenzia peraltro grandemente il controllo sulle
strutture, attraverso la istituzione di apposite commissioni regionali e
nazionali.
Ci si propone inoltre, in tale
modo, attraverso meccanismi di selezione, di aumentare la attualmente bassa
efficienza delle strutture e la motivazione del personale.
Viene eliminato l'anacronismo
del manicomio criminale attraverso la creazione di apposite strutture regionali,
con caratteristiche terapeutiche.
Le strutture degli ex ospedali
psichiatrici devono essere, per quanto possibile, utilizzate per la creazione
delle strutture comunitarie. Ove questo non sia possibile il ricavato della loro
alienazione deve andare esclusivamente a vantaggio della psichiatria.
Viene infine stabilito il numero
di posti disponibili a favore dei malati in relazione alla popolazione.
In caso di mancata attivazione
da parte delle aziende sanitarie locali o delle regioni, lo Stato potrà
intervenire per l'attivazione di una adeguata assistenza. Così pure è sancita,
data l'attuale situazione di abbandono, la possibilità per i prefetti, per un
periodo transitorio, di requisire edifici pubblici e privati da destinare alle
strutture previste dalla presente proposta di legge.
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati.
Art.
2.
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i servizi di
salute mentale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge secondo i princìpi e i criteri ivi stabiliti.
2. La prevenzione e la cura
delle malattie mentali sono effettuate attraverso il dipartimento di salute
mentale (DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione
e la cura della malattia mentale sul territorio o su parte del territorio di una
azienda sanitaria locale (ASL), e hanno la responsabilità della cura del malato
e del suo recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM
deve essere un medico psichiatra con esperienza o capacità direttive ed è
nominato dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e
contrattuali, previo parere, non vincolante, di appositi organismi
rappresentativi dell'utenza. I DSM comprendono le seguenti strutture, di cui
almeno una per ogni tipo:
a)
centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità del malato in tutti i suoi
aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attività anche di urgenza, ha una
apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere articolato su tutto il territorio
nazionale. In particolare ha il compito di:
1)
curare il malato al suo domicilio;
2)
assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale compatibile con le sue
possibilità;
3)
assicurare una adeguata attività di day-hospital, anche attraverso
convenzioni, comprendenti attività ricreative e lavorative. I day-hospital
devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100 mila abitanti e devono essere
aperti per almeno 50 ore settimanali;
4)
organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio, del malato
nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal malato o dai suoi
familiari, anche se non facenti parte del territorio di competenza del DSM;
5)
seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone
informati i familiari o i conviventi;
6)
assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato fisico di salute,
oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali fattori organici della
malattia;
7)
assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il servizio di
emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24 per le situazioni
in cui sia richiesto un intervento domiciliare;
b)
struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): è destinata ai pazienti
che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari od
obbligatori, non erogabili a domicilio o nei day-hospital. Tali strutture
devono essere dotate di adeguati spazi verdi e di ricreazione. Le strutture per
giovani e per adulti devono assicurare al malato, per almeno quattro ore al
giorno, attività lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere
assicurato, tra strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti
corrispondenti ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può
avere più di 50 ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre
SRA per accogliere i malati più gravi, pericolosi per sé e per gli altri o che
rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati all'ospedale
psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore della
presente legge, in tali strutture regionali. Le SRA sono suddivise in tre
gruppi:
1)
per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo l'accoglibilità per i giovani dai 14 ai
22 anni;
2)
per adulti;
3)
per anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture
del DSM di cui al comma 3 possono essere raggruppate in una unica zona o gruppo
di edifici, qualora questo realizzi una migliore efficacia nella continuità dei
trattamenti terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di
collaborare con le autorità scolastiche per compiti di prevenzione della
malattia mentale e di informazione al corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le
cliniche universitarie si possono dotare di un reparto psichiatrico con compiti
di terapia dei malati in fase acuta o in situazione di emergenza, nonché per
l'effettuazione di esami clinici dei malati che richiedano la degenza
ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500
mila abitanti deve essere dotato di un servizio di pronto soccorso psichiatrico,
in cui è assicurata la presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente
dall'amministrazione dell'ospedale di cui al comma 7 è fatto obbligo, al
momento del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente informazioni e
cartella clinica al CSM di appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie
effettuate, avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo
le modalità con cui sarà assicurata la continuità delle terapie al paziente.
Art.
3.
1. Ogni trattamento sanitario
obbligatorio (TSO) deve essere effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido
tentativo per ottenere il consenso del malato.
2. Il TSO può essere:
a)
TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse. Deve
essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la professione. Ha validità
massima di 72 ore e deve essere effettuato negli ospedali generali o nelle
cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria. Non è rinnovabile. Deve
essere effettuato solo se esistano alterazioni psichiche tali da arrecare danno
o pregiudizio al malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di
patologie fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono
interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i
familiari ed il CSM;
b)
TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o presso il CSM; in
somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso le strutture
residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed in genere in trattamenti
diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di reparti di psichiatria.
Ha una durata massima di due mesi, rinnovabile. Può essere richiesto dai
familiari, da operatori sociali che abbiano in cura il malato, da uno psichiatra
o dal CSM.
3. Il TSO deve essere confermato
da due psichiatri, di cui uno dipendente da una struttura pubblica, che abbiano
visitato il malato e che certifichino con motivazione scritta la loro decisione.
4. Il TSO presso i reparti di
psichiatria ospedalieri può essere protratto oltre le 72 ore solo a scopo
diagnostico o nell'attesa di trovare strutture alternative e, comunque, non è
rinnovabile allo scadere dei due mesi.
5. I TSO possono essere
interrotti dal medico responsabile della struttura o dal medico curante, se si
tratta di prescrizione di farmaci, qualora siano venuti meno i motivi del
trattamento e con motivazione scritta e dopo essersi assicurati della possibilità
di continuità del trattamento terapeutico.
6. L'abbandono del malato in
caso di TSO configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più
grave, omissione di soccorso.
7. Il TSO è effettuato di
regola da personale sanitario e nel massimo rispetto delle relazioni sociali e
della personalità del malato. Solo in caso di evidente pericolosità può
essere richiesto l'intervento della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per
inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle
strutture indicate dal malato, o dai familiari e dagli operatori sociali che
l'hanno in cura, o dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della
struttura sanitaria deve inoltrare con la massima sollecitudine, e comunque non
oltre le 24 ore, alla commissione per i diritti del malato di mente di cui al
comma 10, con indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO
di urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della sua
presumibile durata. Deve altresì inoltrare con le stesse caratteristiche di
urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni
sede di giudice tutelare una commissione per i diritti del malato di mente con
funzioni ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al
comma 10 è presieduta da un giudice tutelare ed è composta dal giudice stesso,
da uno psichiatra con almeno dieci anni di attività professionale in strutture
pubbliche o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei
familiari presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unità, della
commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro attività
è remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei dirigenti di
enti pubblici. I membri della commissione devono dare la massima garanzia di
moralità pubblica; sono estratti a sorte da un elenco di dieci candidati
indicati rispettivamente dalla associazione professionale e dalle associazioni
di familiari.
12. La commissione di cui al
comma 10, che può avvalersi dell'opera di consulenti aggiunti, nel numero
massimo di tre, decide in merito a:
a)
la convalida dei TSO;
b)
l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque ne abbia
interesse;
c)
i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul funzionamento delle
strutture che effettuano TSO operanti sul territorio, per gli eventuali
opportuni procedimenti a carattere civile o penale.
13. Il malato, e chiunque ne
abbia interesse, può appellarsi in qualsiasi momento alla commissione di cui al
comma 10 per chiedere l'annullamento od una modifica dei termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma
13 non può essere presentato più di una volta durante la durata del TSO. La
commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue
decisioni entro una settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della
comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle decisioni della commissione
di cui al comma 10, configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato
più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per
oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla
commissione di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale, le parti
possono stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta.
Il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce
al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al
pubblico ministero. Il presidente del tribunale decide entro dieci giorni,
sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
Art.
4.
1. Il malato ha diritto alla
cura anche quando la sua alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto.
Deve essere comunque sempre cercato il suo consenso e le cure farmacologiche
devono essere intraprese dopo una attenta valutazione del rapporto tra costi e
benefìci, tenendo conto anche degli inconvenienti, sia fisici sia relativi alla
vita di relazione, dovuti agli effetti collaterali della cura stessa.
2. I malati di mente devono
essere inseriti nelle liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap.
Le strutture curative hanno l'obbligo di supportare l'attività lavorativa del
malato in modo che sia di utilità alla azienda in cui è inserito. Quando venga
meno la capacità del malato ad un lavoro in una struttura normale, gli deve
essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo scopo costituite.
3. Il malato di mente deve
ricevere dalla sua attività un emolumento corrispondente al valore economico
del lavoro effettivamente svolto. Da tale emolumento possono essere detratte le
spese per gli operatori adibiti alla cura del malato e per le strutture protette
costituite ai sensi del comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non
meno di un quarto degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto
al rispetto della propria personalità. La sua situazione di abbandono non
costituisce motivo di un inserimento coatto in una struttura protetta, a meno
che il proseguimento della sua vita abituale non comporti un serio pericolo per
la sua salute o per le sue capacità intellettive o il malato stesso non
costituisca pericolo per altri. La difesa degli interessi del malato può essere
demandata a persone allo scopo nominate.
5. Le strutture di terapia
residenziale devono prevedere, pur nel rispetto delle regole di vita
comunitaria, almeno quattro ore giornaliere di libera uscita, nonché permessi
prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici, se da questi
esplicitamente accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in
caso di TSO.
6. I familiari non possono
essere obbligati alla convivenza con malati di mente maggiorenni. Devono essere
proposte forme di sussidio ai familiari disponibili a mantenere in famiglia il
malato; il CSM deve adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e garantire
ai familiari i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
7. Il malato di mente, o i
familiari, ha diritto di scegliere liberamente il medico curante e le eventuali
strutture di ricovero e di supporto. Le strutture del territorio di appartenenza
possono essere adeguatamente proposte ma non possono essere fatte oggetto di
scelta coatta.
8. Il malato di mente ed i
familiari devono essere incentivati a costituire associazioni, per la tutela dei
loro interessi. Le associazioni devono essere preliminarmente e primariamente
ascoltate dalle strutture del DSM in tutte le decisioni relative alla politica
psichiatrica sul territorio.
Art.
5.
1. I servizi del DSM possono
essere a gestione pubblica o privata. Devono essere a diretta gestione pubblica
il CSM, salvo per quanto riguarda le emergenze ed il day-hospital, ed
almeno una struttura residenziale per tipo e per ASL. Le strutture incaricate
dell'ispezione, ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite
i suoi ispettori, la conformità delle strutture del DSM, sia pubbliche che
private, alle disposizioni della presente legge e di eventuali leggi regionali
ed ai princìpi di un corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le
ispezioni devono essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna
forma di avviso.
3. La regione stipula
convenzioni con le strutture sanitarie esistenti sul proprio territorio,
abilitandole al trattamento delle malattie mentali e tenendo presente il parere
dei responsabili del DSM e dell'utenza, e, in maniera prioritaria, il risultato
delle ispezioni di cui al comma 2. Tali convenzioni danno alle strutture stesse
la possibilità di essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della
organizzazione del DSM, mediante contratti allo scopo stipulati, qualora l'ASL
non ritenga di dover utilizzare esclusivamente strutture proprie. Nella
utilizzazione di strutture private è data la precedenza alle strutture a
carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di
mente.
Art.
6.
1. Nell'ambito dell'assessorato
alla sanità, le regioni hanno l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria
con funzioni ispettive, di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL e per la
raccolta di dati epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1
sono altresì incaricati di effettuare le ispezioni biennali su tutte le
strutture pubbliche e private esistenti sul territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le
associazioni dei familiari e adeguati campioni dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente
articolo hanno altresì il compito di valutare l'efficienza delle iniziative di
socializzazione e di riabilitazione intraprese a favore dei malati di mente; di
controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e
private, nonché il livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di
promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di
cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a
controllare l'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici e a
promuovere i necessari corsi di formazione, in collaborazione con l'università
e con le strutture riabilitative delle ASL.
5. I gruppi di studi e le
commissioni regionali istituiti in materia di malattie mentali devono prevedere
una adeguata rappresentanza dell'utenza.
Art.
7.
1. Presso il Ministero della
sanità, è istituito, nei limiti delle dotazioni di organico esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio speciale di
psichiatria. Tale Ufficio ha il compito di:
a)
effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di controllare
l'attuazione e la conformità alle disposizioni della presente legge;
b)
raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla diffusione e alle
caratteristiche delle malattie di mente, allo stato delle strutture ed al grado
di attuazione della presente legge;
c)
raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in particolare
dell'Unione europea;
d)
proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e organizzativo, di
intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Presso il Ministero della
sanità è istituita la Commissione centrale di psichiatria, di seguito
denominata "Commissione", organo di consulenza scientifica ed
organizzativa formato da:
a)
un rappresentante per ogni commissione regionale di psichiatria istituita ai
sensi dell'articolo 6, comma 5;
b)
il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1;
c)
due professori di università specializzati in psichiatria;
d)
due responsabili di unità operative di psichiatria;
e)
due rappresentanti delle associazioni di familiari dei malati di mente a
carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di
intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1 nella
elaborazione di verifiche sull'attuazione della presente legge, sul grado di
soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali proposte da
sottoporre al Ministero della sanità. I suoi membri durano in carica cinque
anni.
Art.
8.
1. Le aree e gli edifici degli
ex ospedali psichiatrici sono utilizzati per la realizzazione di strutture a
favore dei malati di mente. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche
non li rendano adatti alla trasformazione nelle nuove strutture previste dalla
presente legge, può esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato sia
destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per il
loro funzionamento.
2. L'attività ed il personale
dei reparti ospedalieri e delle comunità situate negli ex ospedali psichiatrici
devono essere integrati nelle strutture dei DSM all'atto della loro istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in
uso, con convenzione di una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro
delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale,
edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato,
al fine di destinarli alle attività dei DSM.
4. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso
gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionati e del privato sociale beni
di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione,
recupero e reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente.
Art.
9.
1. Le università nelle quali
siano istituite scuole di specializzazione di psichiatria partecipano
all'assistenza psichiatrica pubblica e, nell'ambito dell'autonomia universitaria
e delle convenzioni tra università e regioni di cui all'articolo 39 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al
comma 1 possono, altresì, provvedere alla gestione di un DSM. Per le sedi
universitarie dislocate in più poli di insegnamento, è garantito che ad ogni
polo sia affidata la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate
a svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attività diagnostiche,
terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie di
mente particolari.
4. Le università si attengono
ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle
leggi regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso
alle università l'autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al
presente articolo e la possibilità di organizzare gli stessi, in modo
confacente alle esigenze dell'attività didattica, di formazione e
specializzazione professionale e di ricerca scientifica, a condizione che siano
sempre garantiti i diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie
convenzionate si impegnano ad organizzare la ricerca e la didattica in maniera
compatibile con i parametri regionali. Alle attività di ricerca e di studio
svolte nell'ambito delle convenzioni partecipano secondo le qualifiche e le
competenze gli operatori del DSM indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art.
10.
1. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi
DSM con i servizi e le strutture a gestione pubblica previsti dalla presente
legge. Il personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti
sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre
porre ogni cura nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il
completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture
convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare
al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili
delle ASL o delle autorità comunali o regionali, anche mediante requisizione di
edifici pubblici o privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai
requisiti previsti dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda
all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma 1, il presidente della
giunta regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e nomina un
commissario ad acta, con lo specifico compito di organizzare il DSM e di
reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta ai sensi del
comma 3, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
Art.
11.
1. Le attività per la tutela
della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo
sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5
per cento dell'ammontare del Fondo stesso.