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Quegli ostacoli imprevisti sulla fuga dai giudici di Milano
Purtroppo l´affare cosiddetto Cirami nasce nei processi berlusconiani: non vuol essere giudicato e i patroni allestiscono scandalosi ostruzionismi
Avevamo un codice molto garantista Alle Camere equivoche solidarietà e un premier che legifera attraverso i suoi uomini l´hanno ritoccato pesantemente
FRANCO CORDERO

da Repubblica - 12 novembre 2002

Siamo alla terza legge che B. s´è affatturata, dopo falso in bilancio e rogatorie. La quarta, sul conflitto d´interessi, aspetta un secondo voto. Altre dormono nell´utero, estraibili appena lui voglia. Che fenomeno: rispetto all´autocrate, definiamolo monarchia assoluta; visto nei manovali-pianisti del voto, è squadrismo parlamentare. Esiste un precedente nel finto happening 30 marzo 1938 con cui Senato e Camera istituiscono il titolo «maresciallo dell´Impero», investendone ex aequo Mussolini e Vittorio Emanuele III. Sua Maestà protesta ma firma, e non perché sia convinto dall´expertise d´un costituzionalista, presidente del Consiglio di Stato: i giusperiti, «specialmente quando sono dei pusillanimi opportunisti» come costui, motivano qualunque tesi, anche assurda, tale essendo il loro mestiere; sia l´ultimo smacco alla Corona (B. Mussolini, Storia d´un anno, in Opera omnia, XXXIV, La Fenice, Firenze 1961, 414). L´affare cosiddetto Cirami nasce nei processi berlusconiani: non vuol essere giudicato; e i patroni allestiscono scandalosi ostruzionismi. La più tollerante corte anglosassone li stroncherebbe subito.
Avevamo un codice molto garantistico: equivoche solidarietà bicamerali l´hanno ancora ritoccato "ad Berlusconem"; il quale, diventato premier, legifera attraverso uomini suoi nelle Camere. Resta però impossibile una «rimessione» da Milano a Brescia. V´era da scommettere sul no secco. Le Sezioni Unite, invece, ritengono prospettabile (non lo è) un´illegittimità dell´art. 45 c.p.p., in quanto difforme dalla norma delegante, ma non sospendono i processi: gl´imputati restano dov´erano; né sperano qualcosa dalla Consulta.
Casa d´Arcore risponde napoleonicamente (fulminea marcia dalla Manica sul Danubio, fino al sole d´Austerlitz nella battaglia dei tre imperatori): mani che non direi d´orafo esumano la formula passepartout, nonché una sospensione automatica prevista dall´art. 47, c. 1, come se la Corte costituzionale, 22 ottobre 1996 n. 353, non l´avesse dichiarato invalido; i senatori del Polo ubbidiscono; 7 settimane dopo, Montecitorio adempie la sua parte; imbellettato dai truccatori, un feto deforme rivà a Palazzo Madama e torna.
Parto macabro. Il mostriciattolo espone quattro vizi. Primo: l´art. 45 ripete due parole, «legittimo sospetto», talmente vacue da lasciare mano libera alla Cassazione, mentre l´art. 25 Cost., c.l., postula un giudice naturale legalmente precostituito; gl´intenditori sanno che arnese malfamato fosse. Secondo: l´art. 47, c. 2, è una metastasi della norma colpita da Corte Cost. 22 ottobre 1996; la sospensione automatica era protraibile all´infinito attraverso richieste plurime; e così l´attuale perché ogni domanda formulata da difensori non idioti, anche infondatissima, sopravvive al vaglio «prima facie» eseguito a puri fini organizzativi dal presidente della Corte, quando assegna il caso. Terzo: l´art. 48, c. 5, manda in fumo l´intero lavoro istruttorio, appena una parte lo chieda; magnifico ordigno perditempo; e Dio sa dove finiscano razionalità obiettiva (art. 3 Cost.), fisiologia dell´ufficio (art. 97, c. 1), ragionevole durata (art. 111, c. 2). Quarto: «giudice legalmente precostituito» significa competenza non modificabile post factum; l´ultimo articolo la modifica nel corso dei processi.
Pende una questione, se l´art. 45 fosse invalido in quanto muto sul «legittimo sospetto». No, manifestamente. Deluso, B. cambia le carte in tavola ordinandone alle Camere uno più largo: la Consulta restituirà gli atti senza mettervi becco, calcolano gli strateghi; e forse indovinano, sebbene nel teorema giuridico sbaglino. La Corte risolve questioni sollevate altrove ma se ne investe ex officio qualora conseguano alla decisione o siano pregiudiziali.
Ne abbiamo una sotto gli occhi: le S.U. domandano se l´art. 45, vecchio testo, sia invalido nella parte in cui ignora una rimessione da «legittimo sospetto» prevista dai deleganti; la formula dei quali va interpretata; e fin dove soddisfi l´art. 25 Cost., c.l., è classica questione pregiudiziale. Lo capisce l´ultimo profano: sarebbe assurdo invalidare l´art. 45 perché non contiene una norma invalida; i paradossi restano tali anche se li modulano alti consessi.
Ora, l´art. 45 nuovo ripete l´art. 2 l. delega, in peggio: quello ammetteva una lettura virtuosa (seguita dai codificatori): l´attuale configura il «legittimo sospetto» come ipotesi distinta. Insomma, la Corte può investirsi delle predette questioni, anzi lo deve, ma «dovere» è verbo sui generis: talvolta le cose dovute non avvengono; «is»-«ought» o «sein»-«sollen» sono mondi diversi. Gl´informati danno sicura una non-decisione, col ritorno degli atti da Monte Cavallo a piazza Cavour («Corriere della Sera», 8 novembre).
Ricevute le carte, il presidente assegnerà il ricorso: l´aveva ritenuto ammissibile affidandolo alle S.U.; e il Tribunale deve sospendere il processo (art. 47, c.2). Glielo impone l´art. 51. 7 novembre 2002 n. 248. Che richieste anteriori «conservino efficacia», è un pleonasmo (i berluscones scrivono a spanne). Non ne discende che sopravviva la vecchia regola. Fosse così, sarebbe inutile l´intera macchina allestita a profitto delle note persone: Deo gratias direi, lieto del contrappasso; e qualche rara volta succede; bisogna però che la conclusione ripugnante ai compilatori inabili emerga dal testo.
Esploriamolo: «conservare efficacia» significa «produrre ancora effetti»; va stabilito quali; i regolati dalla vecchia norma o dalla nuova? L´art. 5 dispone nel secondo senso. «La presente legge» vale anche nei «processi in corso e le richieste... già presentate... conservano efficacia»; il clou sta nella congiunzione: «e», non «ma», «tuttavia», «però», «ciononostante», «nondimeno». Inutile lambiccarsi sulle formule chiare (lo insegna un´antica massima): l´instante, interessato alle norme sopravvenute, se ne avvale senza presentare una nuova domanda; e sarebbe affare d´un minuto se le richieste ante 8 novembre avessero meno chance. Smentita dalla lettera, l´ipotesi risulta altrettanto poco consistente in termini d´economia e razionalità.
Perché indebolire con dei sofismi una causa forte? Il Tribunale deve sospendere i processi, salvo che reputi invalida la norma da applicare: qui i dubbi sono grossi come una casa; rimandi gli atti alla Consulta, e Deo adiuvante, stavolta risponderà.
Ancora due parole. L´art. 45 nuovo pone varie questioni: cosa significhi «legittimo sospetto»; se questo fantasma vagoli nelle aule milanesi; fin dove sia rispettato l´art. 25 Cost., c.1. Il diritto è anche sintassi. Ad esempio, un conto è lo iudex suspectus, persona fisica sostituibile, un altro gl´influssi ambientali rimediabili solo con la translatio iudicii. Dopo avere scatenato l´inferno nel tentativo d´una fuga da Milano, B. forse scoprirà d´avere buttato i soldi. Poco male: gliene affluiscono tanti che qualche miliardo in meno non lo tocca; e inghiotte sorridendo figure intollerabili da chi abbia un sensorio morale ed estetico. L´arsenale d´Arcore contiene tante armi. Male che vada, le Camere votano l´immunità parlamentare secca, automatica, impudente, sulla quale il Boss non aveva insistito a luglio, vedendo quanto disgusto circolasse nel pubblico. Al suo comando i famigli scattano. Non è squadrismo parlamentare?