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Quegli ostacoli imprevisti sulla fuga dai giudici di Milano
Purtroppo lŽaffare cosiddetto Cirami nasce nei processi berlusconiani: non vuol essere giudicato e i patroni allestiscono scandalosi ostruzionismi
Avevamo un codice molto garantista Alle Camere equivoche solidarietà e un premier che legifera attraverso i suoi uomini lŽhanno ritoccato pesantemente
FRANCO CORDERO

da Repubblica - 12 novembre 2002

Siamo alla terza legge che B. sŽè affatturata, dopo falso in bilancio e rogatorie. La quarta, sul conflitto dŽinteressi, aspetta un secondo voto. Altre dormono nellŽutero, estraibili appena lui voglia. Che fenomeno: rispetto allŽautocrate, definiamolo monarchia assoluta; visto nei manovali-pianisti del voto, è squadrismo parlamentare. Esiste un precedente nel finto happening 30 marzo 1938 con cui Senato e Camera istituiscono il titolo «maresciallo dellŽImpero», investendone ex aequo Mussolini e Vittorio Emanuele III. Sua Maestà protesta ma firma, e non perché sia convinto dallŽexpertise dŽun costituzionalista, presidente del Consiglio di Stato: i giusperiti, «specialmente quando sono dei pusillanimi opportunisti» come costui, motivano qualunque tesi, anche assurda, tale essendo il loro mestiere; sia lŽultimo smacco alla Corona (B. Mussolini, Storia dŽun anno, in Opera omnia, XXXIV, La Fenice, Firenze 1961, 414). LŽaffare cosiddetto Cirami nasce nei processi berlusconiani: non vuol essere giudicato; e i patroni allestiscono scandalosi ostruzionismi. La più tollerante corte anglosassone li stroncherebbe subito.
Avevamo un codice molto garantistico: equivoche solidarietà bicamerali lŽhanno ancora ritoccato "ad Berlusconem"; il quale, diventato premier, legifera attraverso uomini suoi nelle Camere. Resta però impossibile una «rimessione» da Milano a Brescia. VŽera da scommettere sul no secco. Le Sezioni Unite, invece, ritengono prospettabile (non lo è) unŽillegittimità dellŽart. 45 c.p.p., in quanto difforme dalla norma delegante, ma non sospendono i processi: glŽimputati restano dovŽerano; né sperano qualcosa dalla Consulta.
Casa dŽArcore risponde napoleonicamente (fulminea marcia dalla Manica sul Danubio, fino al sole dŽAusterlitz nella battaglia dei tre imperatori): mani che non direi dŽorafo esumano la formula passepartout, nonché una sospensione automatica prevista dallŽart. 47, c. 1, come se la Corte costituzionale, 22 ottobre 1996 n. 353, non lŽavesse dichiarato invalido; i senatori del Polo ubbidiscono; 7 settimane dopo, Montecitorio adempie la sua parte; imbellettato dai truccatori, un feto deforme rivà a Palazzo Madama e torna.
Parto macabro. Il mostriciattolo espone quattro vizi. Primo: lŽart. 45 ripete due parole, «legittimo sospetto», talmente vacue da lasciare mano libera alla Cassazione, mentre lŽart. 25 Cost., c.l., postula un giudice naturale legalmente precostituito; glŽintenditori sanno che arnese malfamato fosse. Secondo: lŽart. 47, c. 2, è una metastasi della norma colpita da Corte Cost. 22 ottobre 1996; la sospensione automatica era protraibile allŽinfinito attraverso richieste plurime; e così lŽattuale perché ogni domanda formulata da difensori non idioti, anche infondatissima, sopravvive al vaglio «prima facie» eseguito a puri fini organizzativi dal presidente della Corte, quando assegna il caso. Terzo: lŽart. 48, c. 5, manda in fumo lŽintero lavoro istruttorio, appena una parte lo chieda; magnifico ordigno perditempo; e Dio sa dove finiscano razionalità obiettiva (art. 3 Cost.), fisiologia dellŽufficio (art. 97, c. 1), ragionevole durata (art. 111, c. 2). Quarto: «giudice legalmente precostituito» significa competenza non modificabile post factum; lŽultimo articolo la modifica nel corso dei processi.
Pende una questione, se lŽart. 45 fosse invalido in quanto muto sul «legittimo sospetto». No, manifestamente. Deluso, B. cambia le carte in tavola ordinandone alle Camere uno più largo: la Consulta restituirà gli atti senza mettervi becco, calcolano gli strateghi; e forse indovinano, sebbene nel teorema giuridico sbaglino. La Corte risolve questioni sollevate altrove ma se ne investe ex officio qualora conseguano alla decisione o siano pregiudiziali.
Ne abbiamo una sotto gli occhi: le S.U. domandano se lŽart. 45, vecchio testo, sia invalido nella parte in cui ignora una rimessione da «legittimo sospetto» prevista dai deleganti; la formula dei quali va interpretata; e fin dove soddisfi lŽart. 25 Cost., c.l., è classica questione pregiudiziale. Lo capisce lŽultimo profano: sarebbe assurdo invalidare lŽart. 45 perché non contiene una norma invalida; i paradossi restano tali anche se li modulano alti consessi.
Ora, lŽart. 45 nuovo ripete lŽart. 2 l. delega, in peggio: quello ammetteva una lettura virtuosa (seguita dai codificatori): lŽattuale configura il «legittimo sospetto» come ipotesi distinta. Insomma, la Corte può investirsi delle predette questioni, anzi lo deve, ma «dovere» è verbo sui generis: talvolta le cose dovute non avvengono; «is»-«ought» o «sein»-«sollen» sono mondi diversi. GlŽinformati danno sicura una non-decisione, col ritorno degli atti da Monte Cavallo a piazza Cavour («Corriere della Sera», 8 novembre).
Ricevute le carte, il presidente assegnerà il ricorso: lŽaveva ritenuto ammissibile affidandolo alle S.U.; e il Tribunale deve sospendere il processo (art. 47, c.2). Glielo impone lŽart. 51. 7 novembre 2002 n. 248. Che richieste anteriori «conservino efficacia», è un pleonasmo (i berluscones scrivono a spanne). Non ne discende che sopravviva la vecchia regola. Fosse così, sarebbe inutile lŽintera macchina allestita a profitto delle note persone: Deo gratias direi, lieto del contrappasso; e qualche rara volta succede; bisogna però che la conclusione ripugnante ai compilatori inabili emerga dal testo.
Esploriamolo: «conservare efficacia» significa «produrre ancora effetti»; va stabilito quali; i regolati dalla vecchia norma o dalla nuova? LŽart. 5 dispone nel secondo senso. «La presente legge» vale anche nei «processi in corso e le richieste... già presentate... conservano efficacia»; il clou sta nella congiunzione: «e», non «ma», «tuttavia», «però», «ciononostante», «nondimeno». Inutile lambiccarsi sulle formule chiare (lo insegna unŽantica massima): lŽinstante, interessato alle norme sopravvenute, se ne avvale senza presentare una nuova domanda; e sarebbe affare dŽun minuto se le richieste ante 8 novembre avessero meno chance. Smentita dalla lettera, lŽipotesi risulta altrettanto poco consistente in termini dŽeconomia e razionalità.
Perché indebolire con dei sofismi una causa forte? Il Tribunale deve sospendere i processi, salvo che reputi invalida la norma da applicare: qui i dubbi sono grossi come una casa; rimandi gli atti alla Consulta, e Deo adiuvante, stavolta risponderà.
Ancora due parole. LŽart. 45 nuovo pone varie questioni: cosa significhi «legittimo sospetto»; se questo fantasma vagoli nelle aule milanesi; fin dove sia rispettato lŽart. 25 Cost., c.1. Il diritto è anche sintassi. Ad esempio, un conto è lo iudex suspectus, persona fisica sostituibile, un altro glŽinflussi ambientali rimediabili solo con la translatio iudicii. Dopo avere scatenato lŽinferno nel tentativo dŽuna fuga da Milano, B. forse scoprirà dŽavere buttato i soldi. Poco male: gliene affluiscono tanti che qualche miliardo in meno non lo tocca; e inghiotte sorridendo figure intollerabili da chi abbia un sensorio morale ed estetico. LŽarsenale dŽArcore contiene tante armi. Male che vada, le Camere votano lŽimmunità parlamentare secca, automatica, impudente, sulla quale il Boss non aveva insistito a luglio, vedendo quanto disgusto circolasse nel pubblico. Al suo comando i famigli scattano. Non è squadrismo parlamentare?