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torna a Anni abbastanza crudeli
La Camera ha definitivamente approvato la legge Cirami con 310 sì,
quattro no e un solo astenuto. L'Ulivo non ha invece preso parte al voto.Il
provvedimento aveva ricevuto il via libera dell'Aula del Senato, il 24 ottobre,
con alcune correzioni tecniche. Ecco, in sintesi, cosa prevedono le norme.
CASI DI
RIMESSIONE - Può essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo da
imputati o pm. Ed è disposta quando la Cassazione rileva che esistono ''gravi
situazioni locali non altrimenti eliminabili". Le quali devono essere tali
da ''pregiudicare la libera determinazione o la sicurezza e l'incolumità
pubblica. O essere comunque in grado di ''determinare motivi di legittimo
sospetto".
SOSPENSIONE
FACOLTATIVA MA NIENTE SENTENZE - I processi nei quali vengono presentate istanze
di rimessione possono sempre essere sospesi per decisione del giudice del
processo o delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La sospensione è
comunqueobbligatoria quando il processo giunge alla fase delle conclusioni. In
ogni caso, la presentazione di una istanza di rimessione impedisce i decreti di
rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenze dal momento in cui viene comunicato
che l'istanza ha superato il primo vaglio di ammissibilità ed è assegnata alle
Sezioni Unite della Cassazione.
NIENTE
SOSPENSIONE PER ISTANZE RIPETUTE - La sospensione del processo non può essere
disposta a seguito di istanze che vengono ripresentate dopo essere state
respinte.
STOP A
DECORSO PRESCRIZIONE E TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE- Con la correzione
introdotta dal Senato al testo della Camera, vengono fugate - secondo la
maggioranza ma l'opposizione non è d'accordo - le interpretazioni ambigue:
quando un processo è sospeso a causa di un'istanza di rimessione presentata da
un imputato, è sospeso il decorso dei termini di prescrizione come quelli di
custodia cautelare.
ATTI
RECUPERABILI SOLO CON RINNOVAZIONE A RICHIESTA - Nel nuovo processo che si apre
quando la Cassazione sposta un processo da una sede ad un'altra, gli atti
compiuti nel processo giudicato sospetto possono essere ''rinnovati" dal
nuovo giudice quando lo richiedono l'imputato o il pubblico ministero. Sempreché
''non si tratti di atti di cui la rinnovazione è impossibile".
ISTANZE
RIPRESENTABILI PURCHÈ NON MANIFESTAMENTE INFONDATE - Le istanze di rimessione
respinte possono essere sempre ripresentate dalle parti purché si fondino su
elementi nuovi e non siano state respinte la prima volta per manifesta
infondatezza.
SI APPLICA DA
SUBITO A PROCESSI IN CORSO E A ISTANZE GIÀ PRESENTATE - Il maxiemendamento
della Cdl precisa che la nuova legge oltre ad applicarsi ai processi in corso,
consente di ''conservare efficacia alle istanze di rimessione già presentate.
È inoltre confermato, come previsto anche dal ddl Cirami, che la nuova legge
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Il testo è
frutto di coordinamento redazionale ed è quindi soggetto a un eventuale
coordinamento istituzionale prima della firma del Capo dello Stato e della
definitiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per un confronto è possibile
rileggere il testo originario approvato dalla Camera il 10 ottobre scorso. (5
novembre 2002)
Ddl Senato
1578 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
Articolo 1.
1. L'articolo
45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 45. - (Casi di rimessione) - 1. In ogni stato e grado del
processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera
determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o
l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di
cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di
appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato,
rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo
47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 47. - (Effetti della richiesta) - 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può
sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice
deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e
della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la
richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non
dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi
rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La
sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento
degli atti urgenti.
4. In caso di
sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la
richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui
all'articolo 303, comma 1 [1]. La prescrizione e i termini di custodia cautelare
riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o
dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo
stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto
compatibili le disposizioni dell'articolo 304 [2]".
3. L'articolo
48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 48. - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le
opportune informazioni.
2. Il
Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610,
comma 1.
3. L'avvenuta
assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione
diversa dalla apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è
immediatamente comunicata al giudice che procede.
4.
L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte
di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata
alle parti private.
5. Fermo
quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di
cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al
provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto
da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la
ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi
diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6. Se la
Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste
con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo
49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 49. - (Nuova richiesta di rimessione) - 1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un
nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di
un altro giudice.
2.
L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la
richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché
fondata su elementi nuovi.
3. È
inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non
fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che
ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato
dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La
richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta
infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La
presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della
legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che
per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale.
6. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.